Ricettazione e rito abbreviato secco: nessuna rinnovazione in appello (Cass. pen. Sez. II n. 41012 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale disposta dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone che la prova dichiarativa sia stata assunta in udienza nel giudizio dibattimentale di primo grado oppure all’esito di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato. Il giudizio abbreviato “secco”, celebrato senza attività istruttoria orale e senza assunzione di dichiarazioni nel contraddittorio, non integra tale presupposto. Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria e versate nel fascicolo del pubblico ministero costituiscono materiale documentale, non prova dichiarativa. Ne consegue che il giudice di appello può riformare in peius la sentenza assolutoria senza riassumere la prova, ove la riforma si fondi su un diverso apprezzamento in diritto della fattispecie e non su una valutazione alternativa di contributi dichiarativi.

Il Fatto

L’imputato era tratto a giudizio, con le contestazioni della recidiva specifica ed infraquinquennale, per rispondere del reato di cui all’art. 648 cod. pen., per avere acquistato o ricevuto, con consapevolezza della provenienza delittuosa, materiali edili del tipo “arredo bagno” rinvenuti all’interno di un box nella sua disponibilità. Il fatto era accertato come commesso il 9 luglio 2017. In primo grado il Tribunale lo aveva assolto; la Corte di appello, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa, con confisca dei beni in sequestro. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto per manifesta infondatezza. Il ricorrente sosteneva che la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa prima di ribaltare il verdetto assolutorio, invocando il principio delle Sezioni unite n. 27620 del 2016. La Corte osserva che l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. subordina la rinnovazione a presupposti precisi: prove dichiarative assunte in udienza nel dibattimento di primo grado oppure all’esito di integrazione probatoria nel rito abbreviato. Tali condizioni non ricorrono, poiché il giudizio di primo grado si era svolto con rito abbreviato “secco”, senza istruttoria orale. Le dichiarazioni spontanee del 9 luglio 2017 sono materiale documentale, non prova dichiarativa.

La Corte chiarisce che la riforma non è fondata su una diversa valutazione di contributi dichiarativi, ma su un diverso apprezzamento in diritto: la punibilità della ricettazione anche quando il delitto presupposto sia improcedibile, ai sensi dell’art. 648, ultimo comma, cod. pen.. In assenza dei presupposti dell’art. 603, comma 3-bis, la Corte territoriale ha legittimamente ribaltato il verdetto senza riassunzione della prova.

Il secondo motivo difetta di specificità, non confrontandosi con gli argomenti della sentenza impugnata; si tratta di decisione in diritto, non di diverso apprezzamento del fatto. Il terzo motivo è inammissibile, poiché sollecita una nuova valutazione della responsabilità in sede di legittimità. La Corte ribadisce i limiti del sindacato sulla motivazione, che deve verificarne l’effettività, la non manifesta illogicità e l’assenza di contraddittorietà, restando inammissibili le censure sulla persuasività o sullo spessore probatorio dei singoli elementi.

Il quarto motivo è fondato: la Corte territoriale ha omesso la riduzione di un terzo per il rito abbreviato tempestivamente eletto, prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.. Non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, l’omissione è emendabile dalla Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.. La pena è rideterminata in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, con annullamento senza rinvio solo in parte qua e dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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