Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: pretesa verso terzo estraneo (Cass. pen. Sez. II n. 34971 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione alla tutelabilità dinanzi all’autorità giudiziaria del preteso diritto cui l’azione del reo è diretta, requisito che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare. Per la configurabilità dell’art. 393 cod. pen. non occorre che la pretesa sia fondata, ma è necessario che non sia del tutto arbitraria, ovvero sfornita di una possibile base legale, poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della propria pretesa. La pretesa esercitata con violenza o minaccia nei confronti di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, e perciò non azionabile in giudizio, è totalmente arbitraria e connota il fatto come estorsione, non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali, con ordinanza del 15 giugno 2026 respingeva l’istanza di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva applicato al ricorrente, indagato di tentata estorsione aggravata, la misura della custodia cautelare in carcere.
Avverso l’ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e l’erronea qualificazione giuridica del fatto, per non aver il tribunale ricondotto la condotta all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in presenza di una ragionevole convinzione di esercitare un diritto pur infondato. Il ricorrente censurava inoltre il difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari e di proporzionalità della misura, in relazione all’esclusione degli arresti domiciliari con controllo elettronico, e la manifesta illogicità della motivazione sull’esclusione degli elementi sintomatici della buona fede.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, secondo cui i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si differenziano in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Non si richiede che la pretesa sia fondata, ma deve trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della propria pretesa.
La verifica è preliminare: il requisito della tutelabilità in sede giudiziaria del preteso diritto deve ricorrere per la configurabilità dell’art. 393 cod. pen., mentre la sua mancanza determina la qualificazione del fatto alla stregua dell’art. 629 cod. pen. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 52525 del 10/11/2016 e, per l’ipotesi del creditore che minacci per ottenere il pagamento di interessi usurari, Sez. II n. 9931 del 09/03/2015 e Sez. II n. 26235 del 12/05/2017.
Applicando tale principio, la Corte rileva che la pretesa del ricorrente aveva ad oggetto il risarcimento di un danno da precedente sinistro stradale e che il soggetto obbligato non avrebbe mai potuto identificarsi nella vittima dell’azione violenta, titolare di un centro di assistenza fiscale. La pretesa si configura dunque come totalmente arbitraria e non rientrante nel parametro dell’art. 393 cod. pen.
La Corte aggiunge che l’azione integra la fattispecie più grave dell’art. 629 cod. pen. anche perché realizzata nei confronti di terzi estranei al rapporto obbligatorio originario. Il terzo non potrebbe essere chiamato in causa, in garanzia e senza titolo alcuno, e la pretesa non sarebbe tutelabile, risultando diretta a procurarsi un profitto ingiusto. Sul punto vengono richiamate Sez. II n. 33870 del 06/05/2014, Sez. II n. 5092 del 20/12/2017, Sez. II n. 16658 del 16/01/2014 e Sez. II n. 45300 del 28/10/2015.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte osserva che il tribunale, ripercorse le modalità della ripetuta e violenta aggressione e la negativa personalità dell’imputato, pluripregiudicato per altri fatti di rapina, ha giustificato la scelta di una misura privativa della libertà personale. La valutazione, ancorata a precisi elementi di fatto interpretati senza illogicità, è esente dai vizi lamentati. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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