Omessa notifica dell’avviso ex art. 415-bis al difensore: nullità a regime intermedio (non relativa), ma sanabile se l’imputato accetta gli effetti dell’atto (Cass. pen. 24278/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, sentenza n. 24278/2026, depositata il 1° luglio 2026 (R.G.N. 8265/2026) — udienza pubblica del 13 maggio 2026, Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Andrea Natale.
Il principio di diritto
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416, comma 1, secondo periodo) o del decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.) derivante dalla mancata notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è una nullità di ordine generale a regime intermedio. Detta nullità non è soggetta alla disciplina delle nullità relative di cui all’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., ma è rilevabile d’ufficio o deducibile nei termini degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.; è, tuttavia, suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen. La mancata deduzione della nullità da parte dell’imputato e l’accettazione degli effetti dell’atto contenente l’imputazione, concretizzatasi nella formulazione di richieste istruttorie e nella partecipazione attiva al processo, integra un’accettazione degli effetti della vocatio in judicium che determina la sanatoria ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il fatto
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per tre episodi di resistenza a pubblico ufficiale, ricorreva per cassazione deducendo l’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis cod. proc. pen.): l’avviso era stato notificato al solo difensore d’ufficio, pur essendo già intervenuta la nomina fiduciaria per due dei tre episodi. La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’eccezione ritenendola tardiva, perché non proposta entro il termine dell’art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
La motivazione
Qualificazione del vizio e termini (primo profilo)— erronea la motivazione d’appello. La mancata notifica al difensore dell’avviso ex art. 415-bis incide sull’assistenza dell’imputato e integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), non una nullità relativa: non le si applica, dunque, la preclusione dell’art. 181, comma 3, che richiama il termine dell’art. 491, comma 1. è perciò errato il rigetto dell’eccezione per tardività fondato su tale termine.
Sanatoria (profilo decisivo)— eccezione infondata. La qualificazione come nullità a regime intermedio non comporta automaticamente la deducibilità fino alla sentenza di primo grado: il vizio è sanabile ex art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. quando la parte accetti gli effetti dell’atto. L’avviso ex art. 415-bis assolve una funzione di garanzia (discovery e interlocuzione con il pubblico ministero); quando l’azione penale è già esercitata e l’imputato, senza dolersi dell’imputazione ed essendo posto in grado di accedere agli atti, accetta di confrontarsi con l’accusa formulando richieste di prova e partecipando all’istruzione dibattimentale, si realizza la sanatoria per facta concludentia. Nel caso di specie l’eccezione fu sollevata oltre un anno dopo l’assunzione della qualità di imputato e dopo l’attiva partecipazione al processo.
Esito: rigetta il ricorso (con rettifica della motivazione della sentenza impugnata ex art. 619, comma 1, cod. proc. pen.); condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni pratiche
Coordinate operative per la difesa penale. Primo: la mancata notifica al difensore (anche di fiducia) dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. è una nullità di ordine generale a regime intermedio, non relativa— quindi non è soggetta al termine breve dell’art. 491, comma 1, e resta deducibile nei termini degli artt. 180 e 182. Secondo, e decisivo: quella nullità è comunque sanabile ex art. 183 cod. proc. pen. L’eccezione va perciò sollevata tempestivamente, alla prima occasione utile: se l’imputato accetta gli effetti della vocatio in judicium (formulando richieste istruttorie e partecipando al dibattimento) senza eccepire il vizio, questo si sana per facta concludentia. Per il difensore, l’insegnamento è netto— rilevata l’omessa notifica, l’eccezione va proposta subito, prima di ogni attività difensiva che valga accettazione dell’atto.