Attenuanti generiche e recidiva: motivazione non sindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34685 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle attenuanti generiche e l’applicazione della recidiva sono censurabili in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, non per sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie. Al fine di riconoscere o escludere le attenuanti generiche, il giudice di merito può limitarsi a valorizzare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato può risultare sufficiente. La motivazione che conferma la recidiva alla luce dei precedenti penali e della accresciuta pericolosità del reo non è illogica. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che riproponga doglianze già vagliate dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che aveva confermato la condanna e il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado. Con i motivi di impugnazione il ricorrente censura il diniego delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva.

La questione approda in Cassazione perché il ricorrente chiede una nuova lettura del materiale probatorio e delle valutazioni di merito, contestando gli argomenti con cui il giudice di appello ha fondato il diniego delle generiche e la conferma dell’aggravante.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le censure relative al diniego delle attenuanti generiche e all’applicazione della recidiva tendono a sollecitare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte rileva che il giudice di appello le ha negate tenendo conto della gravità della condotta, protratta per sei giorni consecutivi e a poca distanza dall’ottenimento della misura alternativa della detenzione domiciliare, nonché della negativa valutazione sulla personalità dell’imputato in ragione dei precedenti penali. Tale motivazione si conforma al consolidato orientamento di legittimità.

La Corte richiama il principio per cui, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. Anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle sue modalità di esecuzione può risultare sufficiente. Sul punto sono citate Sez. 2 n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02 e Sez. 2 n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01.

Quanto alla censura sull’omessa esclusione della recidiva, la Corte ritiene parimenti corretta e non illogica la motivazione con cui il giudice di appello ha confermato l’applicazione dell’aggravante, alla luce dei precedenti penali del ricorrente e della considerazione del fatto oggetto di giudizio come espressivo di accresciuta pericolosità.

All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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