Estradizione esecutiva: basta la sentenza esecutiva dello Stato richiedente (Cass. pen. Sez. VI n. 34698 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione esecutiva per l’estero disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ai fini dell’accoglimento della domanda è sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché suscettibile di impugnazione secondo l’ordinamento dello Stato richiedente, non essendo richiesta la sua irrevocabilità. La dichiarazione formale dello Stato richiedente attesta il carattere esecutivo della decisione, con la conseguenza che è onere della parte interessata allegare documentazione normativa o giurisprudenziale di segno contrario. Nel procedimento di garanzia giurisdizionale, l’autorità giudiziaria risolve la sola questione di diritto sulla legale possibilità dell’estradizione; ogni valutazione di opportunità e l’apposizione di condizioni alla consegna appartengono alla competenza esclusiva del Ministro della Giustizia, cui l’art. 699, comma 4, cod. proc. pen. riserva la verifica dell’osservanza della condizione di specialità. Sull’estradando grava l’onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati sulle condizioni detentive nello Stato richiedente, non essendo configurabile, in mancanza, un dovere generalizzato di richiesta di informazioni da parte della corte di appello. Nel regime convenzionale è inoltre inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio posto a fondamento della decisione straniera, dovendosi compiere un esame solo formale del titolo esecutivo.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce ha accolto la domanda di estradizione avanzata dal Ministero della Giustizia albanese nei confronti di un cittadino condannato, con sentenza poi modificata in appello, alla pena di due anni di reclusione per possesso illegale di armi da fuoco e munizioni, disponendone la consegna allo Stato richiedente e riservando al Ministro l’esercizio delle facoltà dell’art. 709 cod. proc. pen.

Avverso tale decisione l’estradando ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, lamentando l’incompletezza della documentazione trasmessa, la violazione del principio di specialità, l’omessa verifica delle garanzie del giusto processo e delle condizioni detentive in Albania, l’inaffidabilità del quadro probatorio estero, il mancato esame della sua posizione processuale in Italia e l’eccessiva restrizione del controllo di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili o infondati tutti i motivi. Sul primo, concernente la completezza della documentazione, osserva che il ricorrente non si confronta con la motivazione della corte distrettuale, che ha qualificato come mero refuso la diversa data della sentenza albanese contenuta in un unico passaggio della relazione del pubblico ministero estero. In tema di estradizione esecutiva, richiamando un proprio precedente, la Corte ribadisce che è sufficiente la trasmissione di una sentenza esecutiva di condanna, ancorché impugnabile nello Stato richiedente, e che la dichiarazione formale di quest’ultimo basta ad attestarne il carattere esecutivo, spettando alla parte allegare documentazione contraria.

Quanto al principio di specialità, la Corte ricorda che esso impedisce che l’estradato sia giudicato o sottoposto a restrizione per un fatto diverso e antecedente. Nel caso di specie la richiesta è circoscritta al fatto-reato oggetto della specifica condanna, e il ricorrente si limita a paventare rischi congetturali. L’impegno al rispetto della regola di specialità discende dall’adesione alla Convenzione, sicché, in mancanza di elementi concreti di dubbio, esso è assunto a monte.

La Corte conferma poi che ogni valutazione di opportunità e l’apposizione di condizioni alla consegna esulano dalle attribuzioni dell’autorità giudiziaria, spettando al solo Ministro la verifica dell’osservanza della condizione di specialità.

Sul terzo e quarto motivo, la Corte ribadisce che incombe sull’estradando l’onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati sulle condizioni di detenzione, non essendovi un dovere generalizzato di richiedere informazioni, in forza del principio di reciproco affidamento tra Stati. Quanto al rispetto dei diritti difensivi, rileva che l’estradando ha beneficiato, su sua istanza, di un secondo giudizio celebrato con rito abbreviato, e che in regime convenzionale è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio posto a fondamento della decisione straniera.

Il quinto motivo è inammissibile perché i provvedimenti di sospensione della consegna per la pendenza di un procedimento penale in Italia attengono alla fase amministrativa di competenza ministeriale. L’ultimo motivo è generico: la competenza della Cassazione “al merito” ex art. 706 cod. proc. pen. non giunge a imporre attività istruttoria, restando fermo l’esame cartolare. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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