Onere del mandato ad impugnare anche per la contestazione dell’assenza (Cass. pen. Sez. 3 n. 18031 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di allegazione del mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio, imposto dall’art. 581, comma 1 quater, c.p.p. per il difensore dell’imputato giudicato in assenza, opera anche quando l’impugnazione contesta la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza stessa. La norma non prevede deroghe per tale ipotesi, e l’assenza è tutelata dai rimedi della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato, non dalla dispensa dagli oneri formali. L’inammissibilità dell’impugnazione per omessa allegazione del mandato è pregiudiziale rispetto a ogni altra questione, ivi compresa la nullità della declaratoria di assenza.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore d’ufficio di un imputato, condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990, perché l’atto non era corredato dallo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, come richiesto dall’art. 581, comma 1 quater, c.p.p. per il difensore dell’imputato giudicato in assenza. La Corte territoriale aveva ritenuto tale onere applicabile anche all’impugnazione che contestava la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza, e aveva comunque rigettato nel merito l’eccezione di nullità della sentenza, ritenendo che l’imputato fosse a conoscenza del procedimento.

Il difensore d’ufficio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo ha contestato l’applicazione dell’art. 581, comma 1 quater, c.p.p., sostenendo che la norma non si applica quando l’impugnazione ha a oggetto l’ordinanza dichiarativa dell’assenza. Con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per la mancata conoscenza del processo da parte dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha preliminarmente ricordato che, per le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, l’appello dell’imputato giudicato in assenza deve essere corredato dal mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio. Tale onere formale non ha subito modifiche per effetto della legge n. 114/2024.

Quanto all’ambito applicativo, la Corte ha aderito al prevalente orientamento di legittimità che esclude che l’onere non operi quando l’impugnazione contesta la correttezza della dichiarazione di assenza. La norma, secondo la sua lettera, non prevede eccezioni per questa ipotesi. Una lettura sistematica delle disposizioni del codice assicura comunque tutela all’assente che deduca la non corretta dichiarazione di assenza attraverso i rimedi della restituzione nel termine (art. 175, comma 2.1, c.p.p.) e della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.).

Il Collegio ha quindi preferito tale risultato interpretativo rispetto all’opposto indirizzo richiamato dal ricorso, ritenendolo coerente con le finalità della riforma. L’applicazione degli oneri formali evita l’espletamento di attività processuali che potrebbero essere travolte dalla rescissione, senza compromettere le ragioni dell’imputato erroneamente dichiarato assente. Al contrario, la creazione di due differenti regimi di impugnazione, a seconda che si contesti o meno l’ordinanza dichiarativa dell’assenza, non troverebbe giustificazione nel testo della norma, che non prevede alcuna deroga.

L’infondatezza del primo motivo ha assorbito il secondo, risultando l’inammissibilità derivante dall’omessa allegazione del mandato ad impugnare pregiudiziale rispetto alle questioni sollevate in ordine alla dichiarazione di assenza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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