Ricorso straordinario per errore di fatto istanza ex articolo 671 inammissibile (Cass. pen. Sez. V n. 34746 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. non può essere utilizzato per sottoporre al giudice di legittimità una rivalutazione del merito o un errore di giudizio, poiché ne costituisce presupposto un errore percettivo, non valutativo, immediatamente rilevabile dalla lettura del provvedimento. L’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza a uno soltanto dei difensori di fiducia dell’imputato integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal co-difensore ritualmente avvisato nel primo e unico atto successivo di partecipazione cartolare, costituito dal deposito delle conclusioni scritte. La mancata proposizione dell’eccezione in tale sede determina la sanatoria del vizio. Infine, la mera riproposizione di un’istanza già avanzata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., priva di elementi di novità, è inammissibile, non essendo consentito al giudice dell’esecuzione superare gli accertamenti coperti dai rispettivi giudicati.

Il Fatto

Il ricorrente, già destinatario di una pronuncia della Corte di assise di appello di Catanzaro che, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione a delitti di estorsione, proponeva ricorso per cassazione. La Settima sezione, con ordinanza del 18 dicembre 2025, ne dichiarava l’inammissibilità. Avverso tale provvedimento il prevenuto ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, articolato in tre motivi.

Con il primo motivo eccepiva la nullità della fase di legittimità, per essere l’avviso di fissazione dell’udienza davanti alla Settima sezione stato notificato al solo co-difensore. Con il secondo lamentava la violazione di legge e il difetto di motivazione sulla ritenuta inammissibilità del ricorso originario, contestando alla Sezione-filtro di aver formulato un principio di diritto e di non aver colto l’elemento di novità nelle dichiarazioni della persona offesa. Con il terzo denunciava l’omesso riconoscimento della continuazione fra i due episodi estorsivi.

La Motivazione della Corte

La Quinta sezione ha respinto integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza secondo cui Sez. II n. 12736 del 2026 — in tema di appello, ma con principio applicabile anche al giudizio di legittimità — ha affermato che l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza a uno dei difensori di fiducia dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio. Essa deve essere eccepita dal co-difensore ritualmente avvisato nel primo e unico atto successivo di partecipazione cartolare, ossia il deposito delle conclusioni scritte.

Nel percorso argomentativo la Corte ha richiamato anche le Sezioni Unite n. 39060 del 2009 e n. 22242 del 2011, che avevano precisato come tale nullità sia sanata dalla mancata proposizione dell’eccezione da parte dell’altro difensore. Ha poi respinto la tesi difensiva della necessità di provare la conoscenza, da parte del difensore avvisato, della mancata notifica al co-difensore: nessuna delle pronunce citate pone tale condizione, e la logica impone che i co-difensori si coordinino in vista dell’udienza.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la sentenza impugnata abbia formulato alcun principio di diritto. La preclusione della mera riproposizione di un’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. è principio giurisprudenziale di costante conferma, da ultimo ribadito da Sez. I n. 10320 del 2022, dep. 2023. Né era precluso alla Settima sezione formulare un eventuale principio di diritto, come dimostra l’esistenza di numerose massime riconducibili a tale sezione.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sotto plurimi profili. L’argomentazione difensiva muove da una prova che la stessa difesa assume nuova e che, pertanto, non poteva essere oggetto del precedente giudizio. La stessa è versata in fatto e tende al superamento degli accertamenti contenuti nelle sentenze rispetto alle quali è stata avanzata l’istanza, superamento impedito dai rispettivi giudicati. Le ragioni dell’odierna istanza non individuano infine un errore di fatto, ma al più un errore di giudizio, travalicando così i limiti fissati dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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