Sequestro preventivo: onere di motivazione sul periculum e rispetto della domanda cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 27073 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio. Il principio vale anche per la confisca obbligatoria, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio. Ove il decreto genetico sia del tutto carente sul punto, il Tribunale del riesame non può integrarne la motivazione, perché la lacuna determina nullità ai sensi degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. In sede di legittimità è invece censurabile, per violazione di legge, il sequestro fondato su un fatto diverso da quello posto dal pubblico ministero a base della richiesta, in violazione del principio della domanda cautelare.
Il Fatto
Il GIP del Tribunale di Brescia, con decreto del 16 gennaio 2026, disponeva il sequestro preventivo impeditivo e finalizzato alla confisca, ai sensi degli artt. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e 648-quater cod. pen., di somme e beni, in via diretta e per equivalente, nei confronti di tre società e, in via subordinata, del loro amministratore, chiamato a rispondere di reati tributari e di autoriciclaggio.
Proposte richieste di riesame, il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 3 marzo 2026, confermava il sequestro e lo riduceva, per una delle società, all’importo di euro 75.988,00. Avverso tale ordinanza ricorrevano per cassazione l’indagato e la società, deducendo vizi di motivazione sul periculum in mora e l’insussistenza del fumus quanto all’autoriciclaggio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36959 del 24 giugno 2021, Ellade, che impone di esporre le ragioni della necessaria anticipazione dell’effetto ablativo, sulla base di elementi concreti e attuali, senza che la motivazione possa esaurirsi nel mero rilievo della confiscabilità del bene.
Il Collegio ribadisce che la carenza assoluta di motivazione sul periculum rende nullo il decreto genetico e non è sanabile dal riesame, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Nel caso concreto, però, il decreto non era silente: valorizzava la situazione patrimoniale dell’indagato, la sproporzione rispetto alla pretesa erariale e le modalità fraudolente delle operazioni.
Secondo la Corte, il Tribunale ha offerto una motivazione effettiva, desumendo il rischio di dispersione da dati specifici e da una relazione inferenziale pertinente. Il grado di probabilità logica non è sindacabile in sede di legittimità: la doglianza attinge l’adeguatezza e non l’esistenza della motivazione, con conseguente inammissibilità del motivo.
Censure sovrapponibili propone la società, per la quale il Tribunale ha chiarito che le compagini sociali erano meri schermi formali. Anche tale ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità.
È invece fondato il motivo sull’autoriciclaggio. Il Tribunale, ritenendo sussistente un errore materiale, aveva individuato il reato presupposto nei delitti tributari anziché nell’appropriazione indebita contestata dal pubblico ministero. Così facendo ha disposto il sequestro per un fatto diverso da quello posto a fondamento della richiesta, in violazione del principio della domanda cautelare, e la nuova costruzione non trova riscontro nel verbale di sequestro. L’ordinanza va pertanto annullata con riguardo al profitto dell’autoriciclaggio, con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame, e l’annullamento incide anche sul sequestro per equivalente, nei limiti indicati.
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Nota della Redazione
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