Giustizia riparativa e sospensione del processo solo per i reati a querela (Cass. pen. Sez. II n. 34754 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa presentata, in pendenza del giudizio di legittimità, dall’imputato di reati procedibili d’ufficio, al fine di ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen. o comunque un trattamento sanzionatorio più mite, non comporta la sospensione del processo. L’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. consente al giudice di disporre la sospensione, per un periodo non superiore a centottanta giorni, solo in presenza di due presupposti tassativi: che si tratti di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e che la sospensione sia richiesta dall’imputato. La disposizione, di carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica, né può essere superata sulla base della relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, che non è idonea a fondare interpretazioni travalicanti il dato letterale. È onere dell’imputato attivarsi in tempo utile a concludere il programma con esito riparativo prima del giudicato.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21.01.2026, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Modena in esito a giudizio abbreviato condizionato nei confronti di due imputati, per fatti qualificati come estorsione in danno di due persone offese.

Avverso la sentenza di appello entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione della minaccia, al diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto di introduzione costituzionale, al diniego della circostanza di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e al giudizio di comparazione tra circostanze. Uno dei ricorrenti ha altresì depositato istanza di accesso a un programma di giustizia riparativa e ha chiesto il differimento dell’udienza in attesa della decisione della Corte di appello sull’istanza.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rigettato la richiesta di differimento dell’udienza. Il Collegio ha osservato che l’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede la sospensione del processo, per un periodo non superiore a centottanta giorni, unicamente in presenza di due presupposti tassativi, entrambi insussistenti nel caso concreto: che si tratti di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e che la sospensione sia richiesta dall’imputato. Nel caso di specie i reati contestati sono procedibili d’ufficio.

La Corte ha escluso che la relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022 possa supplire alla lacuna, richiamando il principio per cui il dato letterale della legge costituisce un limite insuperabile anche nell’interpretazione estensiva. La disposizione, avendo carattere eccezionale, non è suscettibile di analogia ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ., e l’intenzione del legislatore, ai sensi dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., costituisce canone sussidiario e recessivo rispetto al criterio letterale.

Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale, la Corte l’ha ritenuta manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui la giustizia riparativa non è un procedimento incidentale o complementare, ma un programma di attività extraprocessuale, il cui esito riparativo può assumere rilevanza ai fini dell’attenuazione, della commisurazione o della concessione della sospensione condizionale della pena. La sospensione del processo si giustifica, per i soli reati a querela, in ragione della possibile remissione tacita di querela prevista dall’art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen. in caso di esito riparativo.

La Corte ha poi dichiarato inammissibili i ricorsi, per aspecificità e manifesta infondatezza dei motivi. In particolare, ha escluso che il mancato esercizio del potere officioso del giudice di appello di applicare l’attenuante della lieve entità del fatto configurabile di per sé un vizio deducibile, richiamando le Sezioni Unite n. 22533 del 2018, e ha rilevato che l’attenuante postula una valutazione del fatto nel suo complesso, incompatibile con la sistematicità delle condotte estorsive. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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