Liberazione anticipata e sanzione disciplinare annullata per vizi di forma (Cass. pen. Sez. I n. 34751 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può fondare il diniego della detrazione di pena sulla valutazione del contenuto di un rapporto disciplinare, ancorché il relativo provvedimento sia stato annullato per vizi di forma o non sia seguito da alcuna sanzione. Le infrazioni commesse, infatti, non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo. Il giudice di merito è tenuto a valutare concretamente l’attitudine del comportamento a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, comparandolo con ogni altro elemento positivo del semestre. La Corte di legittimità non può sostituire alla valutazione del giudice di merito, se non viziata, una propria diversa valutazione dei fatti o della loro gravità.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto dal 31 maggio 2023, ha chiesto la liberazione anticipata per il semestre dal 30 novembre 2023 al 30 maggio 2024. Il magistrato di sorveglianza ha respinto l’istanza a causa di un’infrazione disciplinare commessa il 23 marzo 2024 e sanzionata con ammonizione dal direttore del carcere il 25 marzo 2024. La sanzione è stata poi annullata il 5 novembre 2025 per vizi di forma.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 13 marzo 2026, ha respinto il reclamo del detenuto, rilevando che la revoca era dovuta solo a vizi formali e che il comportamento vietato era stato accertato e ammesso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e la illogicità della motivazione, per non avere il Tribunale valutato nel merito l’idoneità del comportamento sanzionato a dimostrare la mancata adesione all’opera rieducativa.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’ordinanza impugnata si sia conformata ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente richiama correttamente i criteri della motivazione adeguata e approfondita nei provvedimenti che incidono sulla libertà personale e della valutazione della condotta esteriore, non dell’effettivo raggiungimento della risocializzazione.

Quanto al diniego motivato da violazioni disciplinari, la Corte richiama il principio secondo cui gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente, sia sotto il profilo dell’attitudine a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo del periodo semestrale, non potendo qualsivoglia infrazione porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità.

Nel caso concreto, tuttavia, il Tribunale non ha obliterato l’avvenuto annullamento del provvedimento disciplinare, ma ha sottolineato che esso fu dovuto solo a vizi di forma e che la violazione venne accertata e ammessa dallo stesso detenuto. Trova applicazione il principio per cui il tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche se viziato per omessa contestazione o non seguito da alcuna sanzione, poiché le infrazioni rilevano esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo.

Il Tribunale ha poi valutato specificamente la rilevanza del comportamento, benché occasionale: il ricorrente si è fermato a parlare con la madre di un compagno di cella che si era arbitrariamente introdotta nel corridoio antistante la matricola, ed è fuggito alla vista del comandante di reparto, dimostrando consapevolezza dell’illiceità del gesto. Tale condotta è stata ritenuta grave, in quanto possibile veicolo di informazioni dall’esterno in violazione della segregazione.

Poiché la detenzione era iniziata solo il 31 maggio 2023 e il semestre in valutazione era il secondo, la Corte esclude che vi sia stato un ampio periodo in cui il ricorrente avrebbe potuto dimostrare una consolidata partecipazione all’opera rieducativa, tale da bilanciare la condotta contestata. Il ricorrente chiede in realtà una diversa valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità, dove si può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi dell’art. 606 cod. proc. pen. Il ricorso è dunque infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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