Ricorso straordinario per errore di fatto: decisività dell’errore di percezione (Cass. pen. Sez. III n. 35643 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se l’errore incide sugli atti interni al giudizio di legittimità e presenta il requisito della decisività. L’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco nella percezione degli atti interni al giudizio di legittimità; restano estranei all’area dell’errore emendabile gli errori di valutazione e di giudizio conseguenti a una non corretta interpretazione di quegli atti. Quando la decisione poggia su una pluralità di ragioni autonome e concorrenti, non gerarchicamente ordinate, l’errore percettivo che attinga una sola di esse non è decisivo, poiché le rationes decidendi non intaccate continuano a sorreggere il decisum.

Il Fatto

Con ricorso straordinario il condannato ha chiesto emendarsi l’errore e procedersi a rinnovato giudizio, ovvero riformarsi la decisione eliminando l’affermazione viziata, in relazione alla sentenza con cui la Sez. IV aveva rigettato il suo ricorso per cassazione. Quest’ultimo era diretto avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, il 3 febbraio 2025, aveva respinto l’incidente promosso per ottenere la revoca della sentenza di patteggiamento e la restituzione nel termine, dedotta l’omessa notifica dell’avviso di deposito al secondo difensore.

Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza di legittimità sarebbe incorsa in un errore percettivo decisivo, avendo ritenuto che la consulenza del PM avesse qualificato le annotazioni manoscritte sul verbale di udienza come non riconducibili ad alcun documento comparativo, mentre essa avrebbe concluso nel senso della riconducibilità al grafismo del cancelliere presente in udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la distinzione tra errore materiale ed errore di fatto. Il primo consiste nella mancata corrispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco che incidono sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Rimangono estranei a tale area, e non sono emendabili, gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti, da assimilare agli errori di diritto.

La Corte richiama quindi il requisito della decisività, che deve tradursi nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del processo, con incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento conclusivo del giudizio di legittimità. Se la causa dell’errore non è identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio.

Nel caso concreto il requisito difetta. La Corte riconosce che l’errore è stato effettivamente commesso, avendo attribuito le parti del verbale relative al secondo difensore a soggetto diverso dal cancelliere di udienza, ma rileva che esso costituisce un argomento non determinante del percorso valutativo. Due ragioni autonome sorreggono la decisione impugnata.

In primo luogo, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione perviene al rigetto sulla base di una ricostruzione che non valorizza la consulenza per escludere la genuinità delle annotazioni, ma muove dall’alterazione della data dell’atto di nomina e da ulteriori anomalie, ritenendo che alla data del patteggiamento il condannato fosse difeso da un solo difensore. La sentenza di legittimità ha fatto propria tale analisi, condividendo il giudizio di logicità e coerenza della motivazione.

In secondo luogo, e in via del tutto indipendente, opera la preclusione discendente dal precedente giudicato esecutivo, individuata dalla pronuncia impugnata come autonoma causa di rigetto. La struttura motivazionale plurima e non gerarchica della sentenza addossava al ricorrente l’onere di allegare e dimostrare che la rimozione dell’elemento viziato avrebbe travolto la tenuta logica della trama argomentativa, determinando un esito diverso. Tale onere non è assolto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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