Ricettazione e fumus: il denaro non giustificato non basta (Cass. pen. Sez. II n. 34764 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del fumus dei delitti di ricettazione e riciclaggio, in caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro contante o di beni preziosi dei quali non sia fornita giustificazione, non può essere desunta dalle sole modalità di occultamento del contante e dall’assenza di redditi leciti. Occorrono, altresì, ulteriori elementi significativi della certa provenienza del denaro da un delitto presupposto, quali gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto illecito e il contestuale possesso di oggetti destinati alla consumazione di altri reati. Il provvedimento cautelare reale deve pertanto dare conto di tali elementi, per scongiurare il pericolo di una generale ablazione di qualsiasi somma ritenuta rilevante. È inammissibile, per genericità, il ricorso del pubblico ministero che non si confronti con le incertezze della ricostruzione accusatoria e non approfondisca la presenza degli elementi ulteriori richiesti.

Il Fatto

Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 30.06.2026, ha annullato il decreto con cui il G.i.p. aveva disposto la conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo di banconote per un valore superiore a euro 50.000, disponendo il dissequestro e la restituzione della somma all’indagato.

Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., contestando la ritenuta inconfigurabilità del reato di ricettazione in ragione del coinvolgimento dell’indagato, con la sua società, nei reati fiscali generatori del profitto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la genericità del motivo. Il Tribunale aveva individuato i punti deboli dell’istanza cautelare nella genericità della provvisoria imputazione, che nulla esplicita sulla provenienza delittuosa della somma, e nell’ambiguità dell’impostazione accusatoria.

Sotto quest’ultimo profilo, la decisione impugnata rilevava che non è chiaro se la frode fiscale, indicata come origine della provvista, veda l’indagato come emittente o come utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti, essendo le due versioni attestate in atti giudiziali e in atti di polizia giudiziaria. In ogni caso, la partecipazione dell’indagato al reato presupposto preclude in radice la configurabilità della contestata ricettazione.

Il ricorrente non si confronta compiutamente con tale decisione e non elimina l’incertezza sulla ricostruzione propugnata dalla parte pubblica. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il fumus non può desumersi dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi leciti, in assenza di elementi ulteriori significativi della certa provenienza da un delitto presupposto, richiamando Sez. 2 n. 28587 del 03/07/2024 e Sez. 2 n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025.

Nel caso specifico, pur essendosi individuata una categoria astratta nei reati fiscali, non si è risolta la potenziale dicotomia evidenziata dal provvedimento impugnato, né si è approfondita la sussistenza degli ulteriori elementi significativi della provenienza del denaro da un delitto presupposto, limitandosi a riferirsi agli approfondimenti svolti mediante banche dati dalla Guardia di Finanza, non presenti nel fascicolo. Il generico riferimento a un reato fiscale, riconducibile all’indagato quale autore di uno dei reati presupposti, esclude la configurabilità della ricettazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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