Sostituzione custodia cautelare: favore al coindagato irrilevante per esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. 3 n. 6015 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di misure cautelari, l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame non determina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase e il grado di giudizio, a condizione che la denunciata omissione sia tradotta in specifiche doglianze idonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito. Il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto del quale tenere conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato; l’analogo provvedimento concernente il coimputato non comporta, infatti, alcun automatismo tale da indurre l’estensione della valutazione favorevole.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari proposta dall’indagata, sottoposta alla misura per il reato di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché per vari reati ex art. 73 d.P.R. cit. Il tribunale del riesame confermava il provvedimento e l’indagata ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, la mancata valutazione delle ordinanze con cui, per due coindagati, la custodia in carcere era stata sostituita con i domiciliari, nonché la sentenza di condanna intervenuta nel giudizio abbreviato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi all’omessa valutazione della memoria difensiva e alla disparità di trattamento rispetto ai coindagati. Pur risultando dagli atti l’avvenuto deposito della memoria e degli allegati, l’omessa considerazione non integra nullità assoluta né omessa motivazione su punto decisivo. Il tribunale aveva, infatti, correttamente richiamato il principio di legittimità per cui il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo rilevante solo per il quadro indiziario e non per le esigenze cautelari, da vagliare individualmente; la ricorrente non si era confrontata con tale argomentazione, limitandosi a dolersi genericamente della mancata considerazione delle ordinanze favorevoli ad altri imputati.

Quanto alla valutazione delle esigenze cautelari, la Corte ha qualificato i motivi come aspecifici. Il tribunale aveva evidenziato, senza elementi di novità critica da parte della difesa, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la condanna alla pena di nove anni e undici mesi di reclusione, il radicato inserimento nel contesto criminale quale pusher da casa nella piazza di spaccio gestita dal marito e l’ubicazione del domicilio proposto in contesti territoriali contigui a quelli di operatività dell’associazione. Tali elementi rendevano verosimile la commissione di nuovi delitti.

La Corte ha concluso che la ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione del tribunale, aveva riproposto le medesime doglianze già dedotte in appello, esponendosi al giudizio di inammissibilità per aspecificità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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