Ricorsi inammissibili su prova e dosimetria senza censura alla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 37124 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il ricorso che si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese con motivazione congrua e logica, senza critica specifica delle argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile. La contestazione della graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen., e non è sindacabile in sede di legittimità. Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi gli altri. Il motivo non dedotto come specifico motivo di appello è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20/12/2024, ha confermato la decisione emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Forlì il 27 aprile 2023, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di concorso in rapina aggravata di cui agli artt. 110 e 628, commi 1 e 3, nn. 1 e 3-quinquies, cod. pen. e di lesioni personali volontarie aggravate di cui agli artt. 61 nn. 2 e 5, 110, 582 e 585, comma 1, cod. pen., in relazione all’art. 576, comma 1, n. 1, cod. pen., commessi in data 23 novembre 2021.

Avverso la sentenza di appello il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi: violazione di legge in tema di individuazione fotografica e di elemento soggettivo; vizi di motivazione sulla responsabilità per le lesioni; mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; mancata esclusione della recidiva; eccessività del trattamento sanzionatorio; vizio di motivazione sulla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in primo luogo il motivo relativo all’individuazione fotografica e al compendio probatorio. Il ricorso è inammissibile perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di entrambi i gradi di merito, senza specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.

La Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha ricostruito tutti gli elementi probatori a carico degli imputati, che non sono costituiti solo dagli esiti dell’individuazione fotografica, e ha valutato l’attendibilità della persona offesa. La censura tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.

Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997, la Corte ribadisce che esula dai poteri della cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Quanto ai motivi sulla responsabilità per le lesioni personali aggravate e sulla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, essi non risultano previamente dedotti come motivi di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.

Anche i motivi sulle circostanze attenuanti generiche, sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili. Sul diniego delle attenuanti la Corte di appello ha evidenziato l’assenza di elementi di positiva valutazione e i precedenti penali degli imputati. Sulla recidiva i giudici hanno applicato i principi di legittimità, esaminando in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne. Sul trattamento sanzionatorio la Corte osserva che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, con onere argomentativo adeguatamente assolto. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *