Sanzione accessoria della patente: necessaria motivazione specifica se supera la misura media (Cass. pen. Sez. IV n. 4808 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata della sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, con la conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e a quella amministrativa restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di una eventuale incoerenza intrinseca del provvedimento. Ne deriva che, quando la durata della sospensione sia determinata in misura superiore alla misura media di quella edittale, è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del ragionamento seguito in ordine all’entità del danno, alla gravità della violazione e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da un sinistro stradale avvenuto nel febbraio 2020, in cui l’autovettura dell’imputata, di sua proprietà, entrò in collisione con un veicolo parcheggiato. L’imputata, dopo essersi allontanata dal luogo del fatto, vi faceva ritorno e si rifiutava di sottoporsi all’esame alcolimetrico. Il Tribunale di Bologna la condannava per il reato di cui all’art. 186, commi 2 e 7, d.lgs. n. 285/1992.
La Corte di appello di Bologna confermava la condanna, disattendendo le doglianze difensive. Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine alla mancata sospensione del processo con messa alla prova, all’affermazione di responsabilità, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, nonché all’entità della sanzione accessoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato i motivi relativi alla messa alla prova. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice che rigetti l’istanza sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato. La sospensione è subordinata a una duplice condizione autonoma, e l’impossibilità di una prognosi positiva sulla capacità a delinquere basta a negare il beneficio, a prescindere dalla presentazione del programma.
Quanto all’affermazione di responsabilità, la Corte ha osservato che la struttura motivazionale delle sentenze conformi si salda in un unico corpo argomentativo, quando i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice. Il dedotto travisamento della prova non scalfisce il percorso logico-giuridico fondato sulle dichiarazioni del teste e sugli ulteriori riscontri, tra cui il rifiuto dell’esame alcolimetrico. Priva di pregio è anche la censura sull’inutilizzabilità delle immagini: è utilizzabile la deposizione degli agenti sul contenuto di videoriprese, non essendo vietata dall’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., e nel processo è stata utilizzata la deposizione, non le riprese.
Anche i motivi sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti generiche sono stati rigettati: in tema di concessione delle attenuanti il giudice non è tenuto a valutare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi.
Il ricorso, invece, è stato accolto sul punto relativo alla sanzione amministrativa accessoria. La Corte ha ribadito che la durata della sospensione della patente ex art. 222 cod. strada va determinata in base ai parametri dell’art. 218, comma 2, cod. strada, restando autonome le motivazioni sulla sanzione penale e su quella amministrativa. Poiché nel caso di specie la sanzione è stata irrogata in misura superiore alla misura media edittale senza adeguata motivazione, si è imposto l’annullamento della sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Nota della Redazione
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