Gravi indizi e pericolo di reiterazione limiti al controllo in cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 34762 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che denuncia vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente alla Corte suprema la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non anche il controllo delle censure che, pur formalmente motivazionali, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalla valorizzazione dei precedenti penali, dalla pendenza di ulteriori procedimenti per gravi fatti e dalla natura dei reati contestati, senza che le deduzioni difensive generiche ne impongano la revisione. In tema di arresti domiciliari, la prescrizione del braccialetto elettronico non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una modalità di esecuzione della cautela domiciliare, sicché il giudice che ritenga adeguata la sola custodia in carcere non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti domiciliari.
Il Fatto
Il ricorrente impugna in cassazione l’ordinanza con cui il tribunale del riesame ha confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione abusiva di armi clandestine e di arma comune da sparo, con relativo munizionamento, rinvenute all’interno di un capannone sede di una società. Il ricorso deduce due motivi: da un lato il vizio di violazione di legge e di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; dall’altro la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura più gravosa.
La difesa sostiene che la gravità indiziaria sarebbe stata desunta dalla sola disponibilità del luogo, non esclusiva degli indagati e frequentato da numerosi altri soggetti. Assume inoltre che la motivazione sulla pericolosità si fondi su affermazioni generiche e su precedenti penali eterogenei, e che l’esclusione degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sia basata su formule stereotipate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento di legittimità: in tema di misure cautelari, il giudice di legittimità investito del vizio di motivazione sulla consistenza dei gravi indizi non può procedere a un riesame nel merito, ma solo controllare l’adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze. Il principio si pone in continuità con le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, richiamate a conferma del limite del giudizio di legittimità.
Su questa base il primo motivo è dichiarato inammissibile: esso reitera in termini assertivi censure già puntualmente esaminate dal tribunale del riesame. I giudici di merito hanno dato conto di un compendio indiziario convergente, valorizzando la disponibilità stabile del capannone in capo al ricorrente e alla coindagata, la presenza continuativa, il ruolo di amministratore di fatto e le modalità di occultamento delle armi in una controsoffittatura con pannelli rimovibili, accessibile con facilità da chi conosce i locali.
Assume rilievo anche il rinvenimento delle armi in buste termosaldate, identiche a quelle trovate nell’abitazione e chiudibili con dispositivo per il sottovuoto ivi presente, nonché la destinazione dell’archivio a uso prevalente dell’indagato. Le ricostruzioni alternative prospettate dalla difesa sono state ritenute prive di riscontro e incompatibili con le modalità della custodia.
Anche il secondo motivo è aspecifico. Il tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione dai precedenti penali, dalla pendenza di ulteriori procedimenti per gravi fatti e dalla natura dei reati contestati, espressivi di significativa propensione delittuosa. La mancata applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e l’annullamento di altra misura non elidono la rilevanza prognostica dei precedenti e della condotta di detenzione di più armi, anche clandestine.
Quanto alla scelta della misura, il provvedimento non presenta le lacune denunciate. La Corte ricorda che il braccialetto elettronico è mera modalità esecutiva degli arresti domiciliari, sicché il giudice che ritenga adeguata la sola custodia carceraria non deve motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti, richiamando Sez. IV n. 15939 del 14.03.2024. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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