Legittimazione al riesame limitata all’interesse alla restituzione del bene (Cass. pen. Sez. 3 n. 1880 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad impugnare il provvedimento che dispone una misura cautelare reale, ovvero che ne conferma l’applicazione, postula la titolarità di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, da individuarsi nell’interesse alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. L’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a proporre richiesta di riesame solo se vanti un interesse siffatto, corrispondente al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale. La mera contestazione della natura giuridica del bene, ove non si disconosca comunque il carattere pubblico dell’area, non integra un interesse concreto ed attuale alla rimozione della misura cautelare.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro aveva disposto il sequestro preventivo di un’area demaniale marittima, considerata oggetto di occupazione illegittima da parte di più indagati, che ne avevano impedito l’uso al pubblico annettendola alla proprietà comune come pertinenza del fabbricato. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza di riesame proposta dall’indagato, il quale aveva dedotto l’insussistenza del fumus commissi delicti per l’errata qualificazione dell’area come demanio marittimo, sostenendo che la particella fosse invece riconducibile al demanio statale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di interesse, rilevando come il ricorrente non avesse mai contestato l’estraneità dell’area alla sua proprietà, limitandosi a contestarne l’appartenenza al demanio marittimo piuttosto che a quello statale. Dagli stessi atti difensivi emergeva inequivocabilmente che la natura pubblica della particella non era mai stata esclusa, circostanza che, come tale, esclude in radice ogni possibilità di agire in funzione della finale restituzione del bene.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui la legittimazione ad impugnare il provvedimento che dispone una misura cautelare reale, ovvero che ne conferma l’applicazione, sussiste solo in presenza di un interesse concreto ed attuale all’impugnazione, da individuarsi nell’interesse alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Tale principio, già affermato da Sez. 5 n. 52060 del 2019 e da Sez. 5 n. 22231 del 2017, non è stato superato dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite del 25 settembre 2025, la cui informazione provvisoria ammette il riesame della persona sottoposta alle indagini solo ove essa alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione.
Nel caso di specie, nessuna deduzione in tal senso era stata formulata, non essendo configurabile un interesse alla restituzione di un bene pubblico non suscettibile di essere riconsegnato all’indagato. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con la sanzione aumentata oltre il massimo edittale esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, in considerazione delle ragioni dell’inammissibilità.
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Nota della Redazione
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