Chiusura dell’istruttoria senza escussione del teste ammesso: revoca implicita e sanatoria (Cass. pen. Sez. IV n. 34699 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale, resa senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e senza eccezioni della parte che vi assiste, comporta la revoca implicita dell’ammissione di quella prova per acquiescenza. La nullità conseguente è di ordine generale non assoluta e, se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell’atto, resta sanata ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. Il giudice che invita le parti alla discussione senza escutere i testimoni a discarico ammessi esercita implicitamente il potere di revoca e non ha obbligo di motivazione esplicita in sentenza, ove dal contesto emerga che il convincimento prescinde dalle prove non assunte. Quanto al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio richiede valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riguardo ai criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 18.12.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale nei confronti dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992, con pena di un anno di arresto e euro 4000 di ammenda, destinazione di una quota dell’ammenda al fondo contro l’incidentalità notturna e sospensione della patente per un anno.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, alla guida della propria autovettura, aveva tamponato un autobus di linea in orario notturno; dagli esami ematici era emerso un tasso alcolemico pari a 1,89 g/l. Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la mancata pronuncia sulla lesione del diritto di difesa per la chiusura dell’istruttoria dopo l’escussione di un solo teste, la mancanza dell’elemento oggettivo del reato e l’illogicità della motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il giudice di primo grado, ammesse le prove, aveva escusso un teste del pubblico ministero, poi dichiarato chiusa l’istruttoria e invitato le parti a concludere senza revocare l’ordinanza ammissiva e senza che la difesa avesse avanzato richieste o eccezioni. La Corte qualifica la fattispecie come ipotesi di nullità di ordine generale non assoluta, che, ove non eccepita dalla parte che vi assiste subito dopo il compimento dell’atto, rimane sanata ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.
Declinando tale principio, i giudici di legittimità richiamano l’orientamento secondo cui la dichiarazione di chiusura dell’istruttoria dibattimentale, se la parte assiste e non eccepisce il mancato esame di un testimone, comporta la revoca implicita dell’ammissione di quella deposizione, con decadenza dalle relative nullità (Sez. III n. 29649 del 27.03.2018). Nella medesima direzione si colloca il principio per cui, qualora il giudice chiuda la fase istruttoria senza assumere una prova ammessa e le parti procedano alla discussione senza rilievi, la prova deve ritenersi implicitamente revocata con l’acquiescenza delle parti (Sez. V n. 7108 del 14.12.2015, dep. 2016).
La Corte aggiunge che il giudice il quale, senza aver assunto le testimonianze a discarico ammesse, invita le parti alla discussione, esercita implicitamente il potere di revoca e non è tenuto a motivazione esplicita in sentenza, quando dal contesto delle argomentazioni sia possibile evincere che le ragioni del convincimento prescindono dalle prove ammesse e non assunte (Sez. V n. 9687 del 02.12.2014, dep. 2015).
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché generico e meramente reiterativo della censura già proposta in appello sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, senza confronto con la sentenza impugnata che l’aveva ritenuta generica. Il terzo motivo è manifestamente infondato: il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso, alla stregua dell’art. 133, comma 1, cod. pen., dovendosi considerare modalità della condotta, colpevolezza e entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016). La Corte d’appello ha congruamente motivato il diniego valorizzando la condotta particolarmente pericolosa, consistita nell’impatto dell’autovettura contro un autobus. All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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