Aumento per recidiva infraquinquennale entro il limite dell’art 99 sesto comma (Cass. pen. Sez. IV n. 34888 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva specifica ed infraquinquennale, il giudice del rinvio che contenga l’aumento di pena entro il limite inderogabile di cui all’art. 99, comma 6, cod. pen. non viola il divieto di reformatio in peius, giacché tale aumento resta inferiore a quello che sarebbe derivato dall’applicazione del comma 3 della medesima disposizione. Quest’ultimo comma individua il limite massimo dell’incremento sanzionatorio, non un autonomo criterio di diminuzione della pena, sicché non è dovuta alcuna ulteriore riduzione della metà. La richiesta di correzione dell’errore materiale proposta con il ricorso per cassazione è inammissibile, poiché ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. è competente il giudice dell’impugnazione, salvo che questa sia dichiarata inammissibile. Una pretesa erronea indicazione nella motivazione non integra, per ciò solo, il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando il punto decisivo è fissato nel dispositivo in modo coerente con il percorso argomentativo.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da una condanna pronunciata dal Tribunale di Padova il 16 luglio 2019. Investita dell’impugnazione, la Corte d’appello di Venezia si era pronunciata sul merito; la Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza dell’11 luglio 2025, aveva annullato con rinvio quella decisione limitatamente all’aumento di pena per la recidiva, ritenuto determinato in violazione del limite di cui al comma 6 dell’art. 99 cod. pen., dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
In sede di rinvio la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 gennaio 2026, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi otto e giorni quattordici di reclusione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione del divieto di reformatio in peius per mancata applicazione della riduzione della metà già riconosciuta in primo grado e, con il secondo, la discordanza tra la pena indicata nel dispositivo e quella risultante dalla motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Sezione ricorda anzitutto che il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente. Nel conformarsi a tale principio, quel giudice ha contenuto l’aumento previsto per la recidiva specifica ed infraquinquennale entro il limite inderogabile dell’art. 99, comma 6, cod. pen., inferiore a quello della metà stabilito dal comma 3 della stessa disposizione.
Da ciò la Corte fa discendere una conseguenza precisa sul piano del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: poiché l’aumento applicato ai sensi del comma 6 è inferiore a quello che sarebbe derivato dall’applicazione del comma 3, non si configura alcuna violazione e non è dovuta un’ulteriore riduzione della metà. Il comma 3, chiarisce il Collegio, individua il limite massimo dell’incremento sanzionatorio e non un autonomo criterio di diminuzione della pena. La pena base di anni uno e mesi sei non è stata aumentata di mesi nove, ma soltanto di giorni settantaquattro, con conversione operata ai sensi dell’art. 135 cod. pen.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La richiesta di correzione dell’errore materiale che il ricorrente assume presente nella sentenza impugnata non può essere proposta in cassazione: ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. la correzione compete al giudice dell’impugnazione, salvo che questa sia dichiarata inammissibile. La Corte osserva inoltre che la sentenza impugnata reca il calcolo esatto tanto in dispositivo quanto in motivazione.
La Sezione esclude infine che la presenza di un’asserita indicazione erronea nella motivazione integri il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il vizio denunciabile in cassazione presuppone una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica su un punto decisivo della sentenza; nel caso esaminato il punto decisivo — la pena applicata — è chiaramente fissato nel dispositivo e coerente con il percorso argomentativo.
All’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria quantificata in via equitativa in euro tremila. La non particolare complessità delle questioni e l’applicazione di principi consolidati giustificano la redazione della motivazione in forma semplificata.
Nota della Redazione
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