Prescrizione e sospensione tra primo grado e appello dopo la riforma (Cass. pen. Sez. VII n. 34878 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel computo del termine di prescrizione dei reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 deve essere considerata la sospensione di un anno e sei mesi che intercorre tra il termine della motivazione della sentenza di primo grado e la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello. Tale periodo si aggiunge a quello previsto dall’art. 161 cod. pen., con la conseguenza che il termine complessivo risulta sensibilmente ampliato. Ne deriva che il reato non è prescritto ove la sentenza di appello sia pronunciata prima della scadenza del termine così calcolato. In tema di astensione collettiva degli avvocati, l’istanza di rinvio presentata dal difensore che vi aderisce è priva di effetti nel giudizio di cassazione celebrato con trattazione scritta, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 3 dicembre 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 14 novembre 2017 per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione, sostenendo che il termine estintivo, calcolata la disciplina più favorevole, sarebbe maturato il 30 aprile 2025, quindi prima della pronuncia della sentenza di appello. Ha inoltre depositato dichiarazione di adesione all’astensione collettiva proclamata dall’Unione delle Camere Penali.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’astensione. Il difensore aveva chiesto il rinvio per adesione all’astensione, ma l’istanza non può essere accolta. Nel giudizio di cassazione celebrato con trattazione scritta, in assenza di tempestive richieste di discussione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., l’istanza di rinvio è priva di effetti, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale.
La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento: Sez. V n. 26764 del 20.04.2023, Sez. IV n. 42081 del 28.09.2021, Sez. III n. 30330 del 25.06.2021 e Sez. VI n. 21689 del 19.09.2017, secondo cui l’astensione collettiva dà facoltà di astenersi dalla partecipazione alle udienze, ma non legittima l’astensione dall’attività di deposito degli atti processuali.
Nel merito, la doglianza sulla prescrizione è dichiarata manifestamente infondata. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni unite n. 20989 del 12.12.2024: per il computo del termine prescrizionale dei reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si deve considerare la sospensione di un anno e sei mesi tra il termine della motivazione della sentenza di primo grado e il dispositivo di appello.
Tale periodo si aggiunge a quello già previsto. Nel caso concreto, per il reato commesso il 30 agosto 2017 il termine era di 5 anni, cui si sommano anni 2 e mesi 6 ex art. 161 cod. pen., per un totale di 9 anni. Il reato, pertanto, non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello.
Il ricorso è quindi inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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