Esecuzione penale: scomputo della pena in continuazione e revoca dell’indulto (Cass. pen. Sez. I n. 7778 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione penale, quando la pena complessiva sia stata determinata applicando la continuazione tra reati, lo scomputo va operato nella misura effettivamente calcolata con l’aumento per il reato satellite e non in quella della pena originariamente inflitta per quest’ultimo. La circostanza che il provvedimento presupposto muova da un errato convincimento circa l’irrevocabilità di una sentenza non ne determina l’abnormità né l’inesistenza giuridica, restando i profili di illegittimità devoluti alle ordinarie impugnazioni. La revoca dell’indulto è legittimamente disposta quando risulti la commissione di un reato nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge che lo ha concesso, con onere di verifica demandato al giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 23 settembre 2024 ha rigettato l’istanza del condannato, il quale lamentava due profili di illegittimità del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso nel 2023.
Il ricorrente sosteneva, da un lato, che lo scomputo della pena fosse stato operato solo per anni tre di reclusione invece che per anni quattro e mesi sei; dall’altro, che la revoca dell’indulto fosse erronea, non avendo egli commesso reati nel quinquennio. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha ritenuto il ricorso infondato, confermando integralmente l’impostazione del giudice dell’esecuzione. Il punto centrale riguarda la determinazione della pena oggetto di scomputo.
Il provvedimento presupposto, emesso sul convincimento che una precedente sentenza fosse divenuta irrevocabile, aveva ricalcolato la pena complessiva applicando l’aumento in continuazione per il reato satellite in misura pari ad anni tre, e non nella misura originariamente inflitta di anni quattro e mesi sei. Lo scomputo deve dunque seguire la pena come effettivamente rideterminata, poiché è quella la sanzione concretamente irrogata.
La Corte ha poi escluso che il provvedimento originario potesse qualificarsi abnorme o giuridicamente inesistente. L’erroneo presupposto — la ritenuta irrevocabilità di una sentenza — costituisce un vizio di legittimità, ma non incide sull’esistenza dell’atto né lo rende sindacabile senza limiti in sede esecutiva.
Quanto alla revoca dell’indulto, la Corte ha confermato che il condannato aveva commesso un reato nel quinquennio dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006, con conseguente legittimità del provvedimento di revoca. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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