Accesso agli esiti captativi nel riesame: onere di specificità e urgenza (Cass. pen. Sez. I n. 34984 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritto della difesa all’accesso e all’acquisizione degli esiti captativi nel giudizio di riesame, il difensore ha l’onere di presentare una richiesta tempestiva, cioè in tempo utile per consentire al pubblico ministero di provvedere, e specifica, ossia formulata in termini tali da evidenziare le ragioni di urgenza dell’istanza, con precisa indicazione dei file delle captazioni di cui chiede l’ascolto e il rilascio di copia. In mancanza di tali indicazioni, non surrogabili in via presuntiva, il ritardo dell’organo inquirente a provvedere non può ritenersi ingiustificato e l’eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento di riesame. La partecipazione a un’associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria adottava l’11 marzo 2025 un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, contestandogli al capo 1 la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso aggravata dalla recidiva, con il ruolo di responsabile di un’articolazione consortile attiva nell’area di Siderno.
Il difensore proponeva istanza di riesame e, contestualmente, richiedeva alla Procura il rilascio di copia dei file audio delle intercettazioni. Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento genetico. Avverso tale ordinanza il difensore ricorreva per cassazione con quattro motivi, deducendo l’inutilizzabilità delle captazioni per la tardiva messa a disposizione del materiale, il difetto di motivazione sul ruolo apicale e l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il profilo relativo all’asserita violazione del diritto di difesa. Il ricorrente sosteneva che le captazioni, poste a base del compendio indiziario, fossero inutilizzabili ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., perché la Procura aveva comunicato solo il 7 aprile 2026, la sera prima dell’udienza di riesame, che i file erano «parzialmente» pronti al ritiro.
Il Collegio rileva che l’istanza difensiva non indicava analiticamente le ragioni di urgenza. La presentazione di una richiesta di rilascio di copia da parte di un indagato in custodia non è, di per sé, dimostrativa delle esigenze che ne giustificano l’accoglimento: tali ragioni devono essere esplicitate in termini processuali sintetici ma inequivoci. La Corte richiama il principio di diritto di Sez. 3 n. 37136 del 10.06.2021, secondo cui il difensore ha l’onere di presentare una richiesta tempestiva e specifica, con precisa indicazione dei file di cui chiede l’ascolto e il rilascio di copia.
Rileva inoltre la Corte che, al momento del deposito dell’istanza, non era ancora fissata la data dell’udienza di riesame, e che dopo la fissazione la difesa non presentò alcun ulteriore sollecito. Ne discende che le modalità con cui il materiale captativo veniva richiesto, e non le conseguenze sfavorevoli della consegna tardiva, assumono rilievo decisivo. Il Collegio richiama sul punto Sez. 2 n. 46027 del 22.10.2024, che si attaglia a provvedimenti cautelari complessi, con molteplici indagati e plurimi capi di imputazione. Il motivo è infondato.
Quanto ai motivi sulla gravità indiziaria, la Corte osserva che il nucleo probatorio è costituito dagli esiti delle intercettazioni, analiticamente passati in rassegna nell’ordinanza impugnata. Da essi emerge il ruolo apicale del ricorrente nella pianificazione delle attività illecite e il suo consolidato rapporto con i componenti della consorteria egemone dell’area sidernese, con conseguente consapevolezza di contribuire alle strategie di controllo illecito del territorio.
Il percorso del Tribunale del riesame è conforme alla giurisprudenza consolidata: le Sezioni Unite n. 33478 del 12.07.2005 e le Sezioni Unite n. 36958 del 27.05.2021 definiscono il partecipe in senso dinamico e funzionalistico, quale soggetto stabilmente inserito e messo a disposizione del sodalizio. In tema di captazioni, il Collegio ribadisce che l’interpretazione del linguaggio costituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se logicamente motivata, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 22741 del 26.02.2015.
La Corte rigetta quindi il ricorso nel suo complesso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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