Confisca “allargata” per sproporzione: onere di allegazione a carico dell’imputato (Cass. pen. Sez. 7 n. 4901 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca “allargata” o “per sproporzione”, disciplinata dall’art. 240-bis cod. pen. e applicabile ai reati in materia di stupefacenti in virtù del richiamo operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, si fonda su una presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita, superabile solo tramite specifiche allegazioni sulla legittima provenienza dei beni. Grava sull’imputato, in quanto titolare o detentore dei beni, l’onere di giustificarne la provenienza, non essendo necessario il collegamento pertinenziale tra il reato e i beni oggetto di confisca. La valutazione di sproporzione tra il valore dei beni e i redditi del nucleo familiare non è censurabile in sede di legittimità se è stata congruamente motivata dal giudice di merito sulla base di parametri verificabili e preceduta da un adeguato confronto con le deduzioni difensive.
Il Fatto
Il tribunale, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, ha disposto la confisca del denaro in sequestro ai sensi dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, confermando la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. La somma di euro 55.000,00, suddivisa in mazzette di vario taglio, era stata rinvenuta nello stesso vano doppiofondo in cui era stata recuperata la sostanza stupefacente. L’imputato aveva dichiarato di svolgere lavori saltuari di manutenzione e trasloco, facendo fronte alle esigenze di vita con entrate derivanti da lavoro non regolarizzato e con lo stipendio della cugina convivente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso, con cui si censurava l’applicazione della misura di sicurezza della confisca per vizio di motivazione e per mancata uniformazione alla decisione della Corte di cassazione ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice di merito aveva adeguatamente illustrato le ragioni della decisione, evidenziando la mancata giustificazione in ordine alla provenienza del denaro e la sua obiettiva sproporzione rispetto alle condizioni economiche del condannato.
La Corte ha precisato che la confisca in questione, prescindendo dal collegamento pertinenziale tra il reato e i beni, è fondata sulla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita. Tale presunzione può essere superata dall’interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene, in quanto acquistato con proventi proporzionati alla capacità reddituale lecita o attingendo al patrimonio legittimamente accumulato.
Grava quindi sull’imputato, in considerazione del principio della “vicinanza della prova”, l’onere di allegare elementi idonei a superare la presunzione e a elidere l’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa. Nel caso di specie, tale onere non era stato assolto, non avendo l’imputato fornito alcun elemento utile a rendere credibile la provenienza lecita del denaro. La motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità.
La Corte ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumento oltre il massimo della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento