Concorso in estorsione basta agevolare il fatto collettivo (Cass. pen. Sez. 2 n. 12572 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera a un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull’evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che l’apporto sia stato prestato con la consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto. Carattere decisivo riveste l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato, che sussiste quando le condotte dei concorrenti risultino integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia misura dagli agenti, essendo sufficiente che ciascuno abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. In sede di legittimità, l’interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento della prova. In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, è decisiva la realizzazione di un qualsiasi apporto concreto alla vita dell’associazione, anche minimo, che faccia ritenere un inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza.

Il Fatto

Con ordinanza del 29 ottobre 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e di quello di cui agli artt. 110, 56, 629, secondo comma, cod. pen. (capo 14).

Il difensore ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, l’insussistenza dei gravi indizi in ordine alla consapevolezza dell’indagato di veicolare un messaggio estorsivo, e, dall’altro, la mancanza di univocità del quadro indiziario quanto alla partecipazione al sodalizio mafioso, contestando altresì la rilevanza di alcune condotte ritenute indizianti e la mancata confutazione di specifiche censure difensive.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate entrambe le doglianze. Quanto al primo motivo, ha ribadito che, in tema di concorso di persone nel reato, non è richiesta la convergenza psicologica sull’evento finale, essendo sufficiente che l’apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire alla commissione del delitto, assumendo rilievo l’unitarietà del “fatto collettivo”. Tale principio è stato declinato con riferimento alla estorsione “progressiva”, integrata da ogni comportamento che, seppur privo di minacce dirette alla parte lesa, risulti idoneo a fornire un contributo apprezzabile alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso.

Quanto al compendio indiziario, la Corte ha ricordato che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o in caso di travisamento della prova, ossia quando il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile. Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente valorizzato il ruolo attivo dell’indagato nel veicolare il messaggio estorsivo e la sua consapevolezza della natura estorsiva del messaggio, desunta da una interpretazione logica dei colloqui intercettati.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, è decisivo l’apporto concreto alla vita dell’associazione, anche minimo, che denoti un inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza. Nella specie, il Tribunale aveva individuato plurime condotte causalmente rilevanti per la conservazione o il rafforzamento del sodalizio, quali l’informare i sodali sui lavori edilizi svolti nel territorio, quale attività propedeutica al rilascio dell'”autorizzazione mafiosa”, e la messa a disposizione della propria officina per incontri funzionali alle decisioni dell’associazione.

La Corte ha infine ritenuto immune da vizi logici la confutazione, operata dal Tribunale, della tesi difensiva del “malcontento” mostrato dai vertici della cosca: tale stato d’animo era dovuto alla circostanza che l’indagato si relazionava contemporaneamente con due diversi gruppi di potere interni all’associazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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