Sospensioni dei termini cautelari: autonomia dell’ordinanza per complessità del dibattimento (Cass. pen. Sez. I n. 12691 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione dei termini di custodia cautelare, l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. per la particolare complessità del dibattimento non è revocata né superata dalle successive ordinanze di sospensione fondate su motivi autonomi e diversi, quali l’impedimento dell’imputato o la sospensione straordinaria dei termini. La causa originaria della sospensione resta immanente per l’intera durata del dibattimento, entro i confini temporali stabiliti dall’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., e non si determina alcuna incompatibilità logica tra i distinti provvedimenti. Unico limite è che i periodi di sospensione successivi non si sommino a quello immanente dell’ordinanza resa per complessità del dibattimento.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere nell’ambito di un giudizio di primo grado instaurato con decreto del 2.12.2019 e concluso con condanna il 10.11.2022, ha chiesto la declaratoria di perdita di efficacia della misura per decorso dei termini, ai sensi dell’art. 303, comma 1, lett. b), numeri 3) e 3-bis), cod. proc. pen. La richiesta è stata rigettata dalla Corte d’Assise d’Appello, che ha ritenuto corretta l’indicazione della scadenza del termine di fase al 1.12.2022 operata dal giudice di primo grado in forza dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., in ragione della sospensione disposta il 13.2.2020 per la particolare complessità del procedimento, con ordinanza non impugnata.
L’appello della difesa al Tribunale del riesame è stato respinto. Il Tribunale ha qualificato le cinque successive ordinanze di sospensione come superflue rispetto alla prima, escludendo una forza abrogante. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’incompatibilità logica tra le ordinanze successive e il raddoppio dei termini.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., che consente di sospendere i termini di durata massima della custodia cautelare quando il dibattimento, in qualsiasi grado, sia particolarmente complesso. Il ricorrente sosteneva che le ordinanze sopravvenute costituissero un nuovo elemento idoneo a incidere sulla valutazione che aveva giustificato la prima sospensione.
L’argomento è respinto. La causa della sospensione originaria risiedeva nella particolare complessità del dibattimento, che non è superata dall’intervento di ulteriori e autonome cause di sospensione per motivi del tutto diversi, quali l’impedimento dell’imputato o la sospensione straordinaria dei termini disposta per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La Corte ricostruisce il meccanismo dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen.: la sospensione interrompe il decorso dei termini, che riprendono a decorrere solo quando sia cessata la causa che l’ha determinata. Ove intervengano cause ulteriori, non idonee a superare la causa della sospensione data per l’intera durata del dibattimento, vige l’unico limite che i periodi successivi non possono essere sommati a quello immanente dell’ordinanza resa per complessità del dibattimento. Nel caso di specie tale evenienza non si è verificata.
Quanto alla dedotta incompatibilità logica, la Corte esclude che si determini una situazione di inconciliabile coesistenza degli effetti: la durata della sospensione non muta e le sospensioni ricollegabili alle plurime ordinanze tutt’al più coincidono, senza ripercussioni concrete sulla durata complessiva. Non è illogico che le ordinanze successive, per motivi autonomi, siano prudenzialmente adottate dal tribunale, anche perché l’ordinanza ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. è appellabile ai sensi del successivo comma 3 e potrebbe essere annullata.
Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo alla decisione la rimessione in libertà, la Corte dispone la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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