Detenzione di stupefacente e tenuità: insindacabilità del giudizio di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 35137 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla tenuità del fatto ai fini della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non scomponibile in singoli elementi isolati. È inammissibile, per difetto di correlazione tra rubrica ed esposizione, il motivo che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza quando nella parte illustrativa si limiti a contestare la sussistenza della recidiva. Il motivo che riproponga in Cassazione analoga doglianza già dedotta in appello, senza adeguato confronto con le ragioni della sentenza impugnata, è reiterativo e non assolve all’onere di specifica critica.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 gennaio 2026, aveva confermato la condanna pronunciata dal locale Tribunale nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l’originaria imputazione, con pena complessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, per non avere la Corte distrettuale spiegato le ragioni della ritenuta detenzione a fine di spaccio anziché per uso personale; vizio di motivazione sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i tre motivi e ne dichiara l’inammissibilità. Quanto al primo, rileva che si tratta di doglianza reiterativa di analoga censura già proposta con l’atto di appello e priva di adeguato confronto con le ragioni della sentenza impugnata.
Nel merito, la Corte di merito — con motivazione immune da vizi logici e in linea con i principi di legittimità — aveva ritenuto la tesi difensiva della detenzione per uso esclusivamente personale palesemente priva di pregio. Rilevano il dato ponderale, pari a trentaquattro dosi singole medie di cocaina, e le modalità di presentazione e detenzione: lo stupefacente era occultato in un involucro negli indumenti intimi, ove erano contenuti quattordici involucri termosaldati di cocaina e crack. Assume rilievo anche la condizione di disoccupato del ricorrente, con soli lavori saltuari, che priva di supporto probatorio la tesi dell’acquisto per uso personale.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per inconferenza: la rubrica censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza, mentre la parte espositiva illustra le ragioni per cui non andava ritenuta la contestata recidiva. La Corte sanziona così il difetto di correlazione tra enunciato e svolgimento della censura.
Il terzo motivo è giudicato manifestamente infondato. La Corte ribadisce che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, non frazionabile in elementi separati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.