Motivi di ricorso ripetitivi e aspecifici: inammissibilità per difetto di critica argomentata (Cass. pen. Sez. 2 n. 6084 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga in modo pedissequo motivi già dedotti in sede di riesame, senza una critica argomentata alla motivazione del provvedimento impugnato. L’interpretazione del materiale intercettivo è questione di fatto riservata al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. La riproduzione integrale dei motivi di riesame, per difetto di specificità, viola il disposto di cui all’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Tribunale di Bari rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, l’insussistenza dell’aggravante e l’insufficienza delle esigenze cautelari.
Le doglianze si fondavano su una ricostruzione alternativa del materiale intercettivo, volta a dimostrare l’estraneità dell’indagato alla vicenda estorsiva e la sua partecipazione solo occasionale e inconsapevole.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come il provvedimento del Tribunale fosse confermativo di quello genetico, con la conseguenza che i due atti possono essere letti congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale. In tale contesto, la pedissequa riproduzione dei motivi di riesame come motivi di ricorso non può considerarsi una critica argomentata rispetto a quanto affermato dal Tribunale, rendendo il ricorso inammissibile per aspecificità.
In particolare, la difesa aveva contestato l’interpretazione del quadro indiziario fornita dal Tribunale, offrendo una propria lettura delle intercettazioni, ma senza spiegare per quale ragione la ricostruzione del giudice di merito fosse da ritenere manifestamente illogica o fondata su criteri inaccettabili. Tale operazione, ha ribadito la Corte, involge una valutazione di merito non rinnovabile in sede di legittimità.
Quanto all’aggravante del metodo mafioso, la Corte ha osservato che la stessa ha natura oggettiva e si propaga a tutti i correi che ne siano stati partecipi o anche solo spettatori. L’assenza di legami con ambienti criminali e l’occasionalità della condotta non valgono, pertanto, a escluderla quando la condotta stessa si inserisca in un contesto coercitivo sistemico, percepito dalle persone offese.
Infine, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione in ordine alle esigenze cautelari, ribadendo che la presunzione di sussistenza del periculum non è stata superata dagli argomenti difensivi, i quali involgevano valutazioni fattuali non spettanti al giudice di legittimità. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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