Inammissibile il ricorso sull’etilometro se non si prova il malfunzionamento (Cass. pen. Sez. VII n. 35131 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza accertata con etilometro, la regolare omologazione dell’apparecchio, la visita primitiva e le revisioni periodiche documentate dal libretto metrologico fondano l’attendibilità della misurazione. Spetta alla difesa allegare e provare il concreto malfunzionamento dello strumento nel giorno dell’accertamento, non essendo sufficiente il rilievo meramente formale sulla difformità della sigla o sulla vicenda soggettiva del destinatario dell’atto di omologazione. Il superamento del limite di umidità indicato dal costruttore non invalida automaticamente il dato tecnico, in difetto di prova che abbia alterato il risultato. Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale può fondarsi sui precedenti penali plurimi ed eterogenei e sulla condotta successiva al fatto, con implicito superamento degli altri elementi. Il rigetto della pena sostitutiva è legittimo quando i precedenti rivelano elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Belluno che, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, aveva dichiarato il ricorrente responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. b), e 2-bis, cod. strada, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, con tasso rilevato dall’etilometro e con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. La condanna prevedeva due mesi di arresto, euro 1.600,00 di ammenda e la sospensione della patente per dodici mesi.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando l’inosservanza delle norme regolamentari sull’omologazione e sui controlli dell’apparecchio, il vizio di motivazione, il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, nonché il rigetto dell’istanza di pena sostitutiva.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono reiterativi, versati in fatto e manifestamente infondati. La Corte territoriale aveva accertato che l’apparecchio era regolarmente omologato, sottoposto a visita primitiva e a revisione periodica, risultando funzionante sia alla verifica antecedente al fatto sia a quella successiva.

La difesa non aveva addotto elementi idonei a dimostrare un concreto malfunzionamento nel giorno dell’accertamento. Quanto all’umidità ambientale, il superamento del limite indicato dal costruttore non invalida automaticamente il dato tecnico, in difetto di prova che abbia alterato il risultato. La regolare omologazione e revisione concorrono con la sintomatologia riscontrata dagli operanti a fondare la responsabilità.

Non merita censura la risposta sul profilo della non coincidenza dei destinatari dell’omologazione: la vicenda soggettiva dell’atto amministrativo non incide, di per sé, sull’attendibilità della misurazione, poiché non attiene alla conformità tecnica dello strumento. Rileva, sul piano probatorio, che l’apparecchio impiegato abbia superato la verifica primitiva e le revisioni prescritte. Anche la difformità della sigla è rilievo meramente formale, che non attinge la corrispondenza dell’apparecchio al prototipo, documentata dal libretto metrologico (Sez. 4, n. 25499 del 06/05/2026, non mass.).

Il sindacato di legittimità, ricorda la Corte, è volto a verificare che la motivazione sia effettiva e non apparente, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non incompatibile con altri atti del processo: requisiti soddisfatti, restando estranea la sollecitazione di una diversa lettura delle emergenze probatorie. Il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è conforme ai criteri di legittimità, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi, con implicito superamento degli altri (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013).

Aspacifico e versato in fatto il motivo sul rigetto della pena sostitutiva: la Corte di appello ha valorizzato la natura dei precedenti, con apprezzamento di merito insindacabile. L’orientamento richiamato consente di respingere la richiesta anche con esclusivo riferimento ai precedenti penali, purché da essi emergano elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa e sul contenimento del rischio di recidiva (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025). All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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