Autonoma valutazione degli indizi e rinvio per relationem nell’ordinanza cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 35172 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’obbligo di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, introdotto dalla legge n. 47 del 2015 nell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non impone la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto, ma esige che dall’ordinanza emerga l’effettivo giudizio critico del giudice sulla vicenda. L’aggettivo autonoma qualifica la valutazione, non l’esposizione dei presupposti di fatto, sicché è consentito il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero, purché non si traduca in mero recepimento privo di rielaborazione critica. Il difetto di originalità linguistica o espositiva del provvedimento genetico rispetto alla richiesta dell’accusa non integra di per sé la violazione, ma rileva come uno degli elementi da cui desumere l’insussistenza di un effettivo vaglio. Il requisito dell’autonoma valutazione concerne la sola ordinanza genetica e non l’ordinanza del Tribunale del riesame che la confermi, rispetto alla quale sono deducibili unicamente i vizi della motivazione.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda il controllo cautelare esercitato dalla Corte di cassazione su un’ordinanza del Tribunale di Napoli, emessa in sede di riesame, con cui era stata confermata la misura della custodia in carcere applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale a due indagati, gravemente indiziati di un omicidio aggravato anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché della detenzione e del porto dell’arma utilizzata.
Avverso l’ordinanza del riesame entrambi gli indagati avevano proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo da un lato la mancanza di autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del giudice della cautela rispetto alle contestazioni difensive contenute nelle memorie, dall’altro il vizio di motivazione in ordine alla loro identificazione come autori del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, Audino, ha ricostruito i limiti del sindacato di legittimità sul provvedimento del Tribunale del riesame: alla Suprema Corte spetta verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Nel merito, la doglianza sulla inosservanza dell’obbligo di autonoma valutazione è stata ritenuta manifestamente infondata. I ricorrenti pretendevano di far valere l’assenza di autonoma valutazione dell’ordinanza genetica rispetto alle contestazioni sulla consistenza dimostrativa degli indizi, contenute nelle memorie depositate in fase di gravame. Si trattava, invece, di censure sull’esistenza e sul contenuto degli indizi, alle quali il Tribunale aveva fornito risposta con l’ordinanza impugnata. Le impugnazioni, inoltre, sono state giudicate non autosufficienti, perché non indicavano in modo specifico gli aspetti della motivazione incisi dalla dedotta omissione, né era stata allegata la richiesta di applicazione della misura, impedendo alla Corte di comparare la richiesta del pubblico ministero con il provvedimento del G.i.p.
La Corte ha poi ribadito che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, l’aggettivo autonomo è riferito alla valutazione e non all’esposizione dei presupposti di fatto, essendo quindi ammesso il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero, sempre che dall’atto emerga il giudizio critico del giudice (tra le altre, Sez. 1 n. 30327 del 09.05.2025, Mandracchia; Sez. 2 n. 13838 del 16.12.2016, dep. 2017, Schetter). Il difetto di originalità linguistica o espositiva non implica automaticamente la violazione, ma costituisce solo uno degli elementi dai quali desumere l’insussistenza di un effettivo vaglio (Sez. 3 n. 35720 del 06.10.2020, Cordioli). Nel caso di specie, il G.i.p. aveva introdotto la propria ricostruzione degli elementi indiziari, individuando il collegamento tra i ricorrenti e i fatti e svolgendo un conclusivo giudizio sulla gravità indiziaria.
Quanto all’ordinanza del Tribunale del riesame, è stato affermato che la stessa non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo tale requisito previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata inaudita altera parte (Sez. 6 n. 1016 del 22.10.2019, dep. 2020, Del Duca). Passando al vizio di motivazione, il Tribunale non è incorso nella violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., avendo ricostruito la vicenda in modo adeguato ed esente da salti logici, sulla base di intercettazioni, dichiarazioni dei prossimi congiunti della vittima e riscontri documentali. La Corte ha ricordato che l’interpretazione delle conversazioni intercettate, anche se criptiche, è questione di fatto rimessa al giudice di merito (Sez. Un. n. 22471 del 26.02.2015, Sebbar) e che le captazioni cui non abbia partecipato l’indagato costituiscono fonte di prova diretta, valutabile secondo il libero convincimento razionalmente motivato. I ricorsi sono stati rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
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