Prescrizione e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo nel reato di dichiarazione fraudolenta (Cass. pen. Sez. 3 n. 17661 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 richiede, accanto al dolo generico, anche il dolo specifico della finalità di evasione delle imposte, la cui prova non può essere surrogata dalla mera constatazione che l’operatore, usando l’ordinaria diligenza professionale, avrebbe dovuto sospettare l’irregolarità dell’operazione. L’affermazione di tale sufficienza probatoria integra un’interpretatio abrogans della norma incriminatrice e determina un vizio di motivazione della sentenza di condanna. In sede di legittimità, il rilevamento della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza per la sola parte relativa al reato estinto e l’annullamento con rinvio per quella non prescritta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a due capi di imputazione e aveva ridotto la pena per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, relativo alla dichiarazione fraudolenta presentata per gli anni di imposta 2014 e 2015, quale legale rappresentante di una società attiva nel commercio di autovetture, ritenuta parte di un sistema di frode carosello mediante l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il difensore ricorreva per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine all’elemento oggettivo e all’elemento soggettivo del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, relativo all’elemento oggettivo, ravvisando una motivazione congrua e logica nella ricostruzione del ruolo di “buffer” svolto dalla società all’interno della frode carosello; elementi quali il passaggio meramente formale della merce, la successione temporale anomala delle fatture e dei passaggi di proprietà, l’assenza di costi di gestione e la provenienza della provvista dal cliente finale hanno supportato la declaratoria di responsabilità in ordine all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

La Corte ha, invece, accolto il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata laddove aveva affermato che per il delitto di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 non è richiesta la prova del dolo specifico, essendo sufficiente dimostrare che l’operatore, usando l’ordinaria diligenza professionale, avrebbe dovuto sospettare l’irregolarità dell’operazione. Tale conclusione è stata ritenuta errata sul piano del diritto, in quanto opera un’interpretatio abrogans della norma, che richiede, accanto al dolo generico, la specifica finalità di evasione: la sentenza di condanna è pertanto viziata da un deficit motivazionale sull’elemento soggettivo.

La Corte ha altresì rilevato d’ufficio la maturazione dei termini di prescrizione per il reato relativo all’anno di imposta 2014 (fatto commesso il 25/09/2015), non essendo invece decorsi per quello relativo all’anno 2015 (fatto commesso il 28/09/2016). Richiamando il principio per cui il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato, unitamente a un vizio di motivazione della sentenza di condanna, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza per la condotta relativa all’anno 2014 e con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per la condotta relativa all’anno 2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *