Sequestro impeditivo e terzo proprietario: obbligo di motivare sul fumus (Cass. pen. Sez. V n. 30776 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientra nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può proporsi ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche la motivazione apparente: il Tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure sul fumus commissi delicti, è tenuto a motivare sull’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti. Il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo impeditivo è legittimato a dedurre, in sede di riesame, non solo la titolarità o la disponibilità del bene e l’estraneità al reato, ma anche l’insussistenza del fumus e del periculum in mora. Il requisito della pertinenzialità esige una strumentalità intrinseca, specifica e strutturale del bene rispetto al reato, non una relazione meramente occasionale, da valutare secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza.

Il Fatto

Con decreto del 7 gennaio 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese disponeva il sequestro preventivo impeditivo di alcuni veicoli, in relazione a incolpazioni provvisorie di cui agli artt. 416 e 624-bis cod. pen. I difensori degli indagati proponevano istanze di riesame; il Tribunale di Varese, con ordinanza del 05/02/2026, le rigettava.

Avverso tale ordinanza gli indagati ricorrevano per cassazione. Un gruppo di ricorrenti lamentava violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., contestando la pertinenzialità dei veicoli rispetto ai reati. La ricorrente terza proprietaria di uno dei mezzi censurava invece la violazione dell’art. 240 cod. pen. e l’omessa motivazione sulle doglianze del terzo estraneo al reato, titolare del diritto alla restituzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali. Nella nozione di violazione di legge, ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientra anche l’assoluta mancanza o l’apparente motivazione, sicché il Tribunale del riesame deve confrontarsi con le censure del ricorrente sul fumus commissi delicti, a pena di annullamento con rinvio (Sez. 2 n. 37100 del 07/07/2023).

Quanto ai ricorrenti indagati, la Corte ribadisce che il sequestro preventivo esige la pertinenzialità del bene, intesa come strumentalità intrinseca, specifica e strutturale rispetto al reato, non essendo sufficiente una relazione occasionale (Sez. 6 n. 5845 del 20/01/2017). Nel sequestro c.d. impeditivo il nesso va valutato, nella fase genetica e in quella esecutiva, secondo proporzionalità e adeguatezza (Sez. 6 n. 6832 del 28/01/2026).

Nel caso concreto la censura non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha collocato i veicoli nel quadro di una consorteria strutturata, individuandone l’uso sistematico come strumento di operatività del programma criminoso. I mezzi consentivano gli spostamenti nella fase iniziale e finale dell’azione, prima e dopo l’uso dell’auto con targa clonata. La doglianza si risolve quindi in una censura sulla logica motivazionale, non ammissibile in sede di legittimità.

La Corte richiama inoltre il principio secondo cui il periculum in mora deve essere concreto e attuale e richiede un legame funzionale essenziale, non occasionale, tra bene e possibile commissione di ulteriori reati (Sez. 3 n. 42129 del 08/04/2019). I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall’art. 275 cod. proc. pen. per le misure personali, si applicano anche al sequestro preventivo (Sez. 5 n. 17586 del 22/03/2021; Sez. 2 n. 29687 del 28/05/2019).

Quanto al terzo estraneo, la Corte afferma che la sola titolarità formale non basta a ottenere la restituzione, ma escludere la verifica dei presupposti sostanziali del vincolo lo priverebbe di effettiva tutela (Sez. 3 n. 38442 del 29/10/2025; Sez. 3 n. 3657 del 20/11/2025, dep. 2026). Il Tribunale, invece, non ha risposto alle censure della ricorrente sulla proprietà del veicolo e sulla consapevolezza dell’uso illecito da parte di terzi. Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio limitatamente alla verifica della titolarità e disponibilità del bene in capo alla richiedente, mentre nel resto i ricorsi sono infondati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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