Truffa, inammissibile il motivo sulla particolare tenuità non dedotto in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35266 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità quando non abbia costituito oggetto di specifico motivo di appello, dovendosi altrimenti evitare che sia annullato il provvedimento impugnato su un punto sottratto alla cognizione del giudice di merito. Ai fini della responsabilità penale per il delitto di truffa, assume rilievo decisivo, in assenza di ricostruzioni alternative, l’incameramento del profitto illecito confluito su carta di credito intestata all’agente. Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, non essendo necessario l’esame di tutti i dati dedotti dalle parti.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine dall’affermazione di responsabilità penale di un imputato per il delitto di truffa, oggetto di condanna in primo grado e di conferma da parte della Corte d’appello di Catania con sentenza dell’11.09.2025. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando la contraddittorietà e l’illogicità del ragionamento dei giudici di merito.
Le censure investivano, in particolare, il riconoscimento della penale responsabilità, il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto il profilo relativo alla responsabilità, rilevando come il motivo fosse manifestamente infondato e privo di specificità, risultando meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non si era confrontato criticamente. I giudici di appello avevano, in particolare, motivato sull’intestazione all’imputato della carta postepay e del numero telefonico utilizzati per gli scambi di messaggi con la persona offesa, nonché sull’assenza di elementi idonei a escludere l’utilizzo della carta e sulla valutazione del danno, ritenuto non particolarmente esiguo.
Sul punto la Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini della responsabilità penale per la truffa, assume rilievo decisivo, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto, l’incameramento del profitto illecito confluito su carta di credito intestata al soggetto agente, emergendo con evidenza il ruolo essenziale di quest’ultimo nella perpetrazione del delitto, come affermato da Sez. 2 n. 15091 del 09.04.2026.
Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, restando superati tutti gli altri da tale valutazione.
Il profilo di maggior rilievo concerne la doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che tale questione non era stata previamente dedotta come motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Secondo il consolidato orientamento richiamato, deve ritenersi sistematicamente non consentita — non soltanto per le violazioni di legge, per le quali opera espressamente l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. — la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame. La ratio è evitare il rischio che in cassazione sia annullato il provvedimento con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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