Gravità indiziaria e controllo di legittimità sui provvedimenti cautelari (Cass. pen. Sez. V n. 38390 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica della conformità delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, e non il controllo di censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. Il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’attendibilità delle fonti, né la rilevanza e concludenza dei dati probatori, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice che ha applicato la misura e al Tribunale del riesame. Anche la valutazione e l’interpretazione delle conversazioni intercettate costituiscono questioni di fatto sindacabili solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione. Resta fermo che il vizio di travisamento non è configurabile quando il ricorrente non contesti la percezione del significante delle frasi captate, ma solo il loro significato probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, decidendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. su richiesta di riesame, ha annullato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere limitatamente a un delitto di danneggiamento seguito da incendio, ritenendo insussistenti le condizioni di applicabilità di cui all’art. 280 cod. proc. pen. per il fatto riqualificato. Nel resto ha confermato la misura per la partecipazione a un’associazione mafiosa armata.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi del reato associativo: contesta il significato attribuito a una frase captata in videochiamata, la valenza di una somma di denaro versata alla moglie di un associato detenuto e la contraddittorietà della ricostruzione relativa al contrasto interno al sodalizio e agli eventi incendiari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla preliminare ricostruzione dei limiti del giudizio di legittimità in materia cautelare. Richiamando un proprio precedente (Sez. II n. 27866 del 17/06/2019), ribadisce che il sindacato sulla motivazione del riesame non può convertirsi in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, non disponendo questa Corte di alcun potere di revisione degli elementi fattuali né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato.
Quanto alla videochiamata oggetto di contestazione, la Corte rileva che il ricorrente non eccepisce l’erronea percezione del significante delle frasi, il cui tenore letterale non è in discussione, ma solo il loro significato probatorio. Ne deriva l’esclusione in radice del vizio di travisamento, residuando il solo esame della manifesta illogicità o carenza della motivazione. Sul punto richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22471 del 26/02/2015 e di altre pronunce conformi.
Nel merito, il Tribunale ha tratto dalla conversazione un elemento idoneo a corroborare la posizione dell’indagato rispetto al vertice mafioso, valorizzando la sua partecipazione a un colloquio autorizzato solo con i familiari del detenuto. La frase pronunciata dal vertice è stata letta come attestato di vicinanza e stima, da correlare all’intraprendenza criminale manifestata nella esecuzione di mandati illeciti. La Corte ritiene tale interpretazione tutt’altro che illogica.
Il provvedimento impugnato ha poi valorizzato il rapporto fiduciario e servente dell’indagato verso i vertici, la contribuzione economica alla famiglia di un associato detenuto, ritenuta compito associativo di natura servente, e il contributo logistico-informativo prestato al reggente del sodalizio, con l’episodio del prelievo di un’utenza e l’installazione di applicazioni per comunicazioni criptate. Anche la vicenda del contrasto interno, addotta come contraddizione, è stata inquadrata come ulteriore elemento indicativo di partecipazione, non come incoerenza.
Le deduzioni sugli eventi incendiari sono dichiarate inammissibili per aspecificità, avendo il Tribunale puntualmente tratteggiato la dinamica sulla base delle videoriprese e dei dialoghi intercettati; il motivo adombra valutazioni di fatto estranee al giudizio di legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali e trasmissione di copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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