Appropriazione di corrispondenza e tenuità del fatto reiterata esclude non punibilità (Cass. pen. Sez. V n. 8357 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sull’offesa deve essere condotto sul fatto storico, valutando le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. I criteri sono cumulativi quanto al riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego: è sufficiente la valutazione negativa di uno solo di essi. Il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi di valutazione, ma solo a indicare quelli ritenuti rilevanti. La reiterazione della medesima condotta, in quanto significativa della non occasionalità del fatto, integra motivazione idonea a sostenere il diniego del beneficio.
Il Fatto
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara, ha concesso all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto la condanna per il delitto di cui all’art. 616 cod. pen. All’imputato era contestato di avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sottratto numerosa corrispondenza destinata a un terzo e ai componenti del suo nucleo familiare.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando tre motivi: mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’accertamento dell’appropriazione; vizio di motivazione quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; eccessività della pena per difetto di adeguamento ai parametri dell’art. 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, muovendo dal primo motivo, incentrato sull’assunto che il ricorrente avesse prelevato soltanto la corrispondenza inserita nella propria cassetta. Il Collegio ha rilevato che la censura si risolve in una rilettura non consentita in sede di legittimità di aspetti probatori già valutati dal giudice di merito con argomentazioni immuni da vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o carenza. È preclusa, in cassazione, l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come più plausibili di quelli adottati dal giudice del merito.
Nel merito, la Corte ha valorizzato le acquisizioni probatorie: numerosi filmati da videoriprese documentano l’appropriazione, da parte dell’imputato, di tutta la posta dalla casella della persona offesa, senza alcuna selezione, e la mancata restituzione, a riprova della volontà di appropriarsene, nell’ambito di una campagna di vessazioni e molestie nei confronti della vittima. Il motivo è stato quindi giudicato, oltre che manifestamente infondato, anche generico e ripetitivo delle obiezioni già proposte in appello.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la massima di Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj): il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, avuto riguardo alla connotazione storica del fatto e non alla sola conformità al tipo. I criteri dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al riconoscimento e alternativi quanto al diniego, e non è necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Su tale premessa, il Collegio ha ritenuto plausibile l’argomentazione della Corte di appello, che ha negato la tenuità facendo leva sulla reiterazione delle condotte di sottrazione, in quanto significativa della non occasionalità del comportamento e dunque della sua gravità. Le difese, apoditticamente assertive della sussistenza dei presupposti, non si sono confrontate con la motivazione di appello.
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato generico per aspecificità: la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., ed è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.