Sopravvenuta carenza di interesse e insussistenza della soccombenza (Cass. pen. Sez. VII n. 35264 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, quando dipende da causa non imputabile al ricorrente, non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza e non giustifica alcuna conseguenza sfavorevole ex art. 616 cod. proc. pen. Il Collegio aderisce al maggioritario indirizzo interpretativo che esclude l’applicabilità delle sanzioni processuali in simili ipotesi, ricostruendo la carenza d’interesse sopraggiunta come valutazione negativa della persistenza dell’interesse all’impugnazione al momento della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Taranto aveva revocato nei suoi confronti la misura della semilibertà e aveva respinto l’istanza di affidamento terapeutico ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Con il ricorso si denunciava la violazione della medesima disposizione e il vizio di motivazione, contestando la valutazione della condotta del ricorrente e dell’ipotizzato rapporto con ambienti criminali.
Nelle more del procedimento il ricorrente, con rinuncia depositata in data 4 settembre 2026, dedotto il sopravvenuto difetto di interesse per aver ottenuto la misura della detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica, ha prospettato la carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rinuncia è validamente formalizzata, in quanto sottoscritta dal difensore procuratore speciale, richiamando sul punto Sez. U n. 12603 del 24/11/2015. La sopravvenuta carenza di interesse è dalla stessa difesa prospettata come conseguenza dell’avvenuta concessione, nelle more, della detenzione domiciliare presso la comunità terapeutica.
La questione giuridica attiene alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse sopraggiunta. La Corte osserva come, al riguardo, sussista un contrario orientamento — espresso da Sez. 5 n. 39521 del 4/7/2018 e Sez. 5 n. 23636 del 21/3/2018 — dal quale il Collegio dichiara di dissentire.
Il Collegio aderisce invece al maggioritario indirizzo interpretativo, secondo cui l’inammissibilità derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che lo stesso non possa essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non integra, infatti, un’ipotesi di soccombenza. A sostegno sono richiamate Sez. 3 n. 29593 del 26/5/2021, Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, Sez. 6 n. 19209 del 31/1/2013, Sez. 6 n. 22747 del 6/3/2003 e Sez. 1 n. 1695 del 19/3/1998.
Tale conclusione è ricondotta a Sez. U n. 6624 del 27/10/2011, secondo cui la nozione di carenza d’interesse sopraggiunta va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, venuto meno per mutata situazione di fatto o di diritto, per essere la finalità già realizzata o perché divenuta irrilevante. Ne consegue che, in simili ipotesi, l’inammissibilità del ricorso non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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