Divieto di reformatio in peius e aumento per continuazione in appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 35276 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius stabilito dall’art. 597 cod. proc. pen. non riguarda soltanto l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l’aumento conseguente al riconoscimento della continuazione. Ne consegue che, nel caso di impugnazione del solo imputato, è illegittimo l’inasprimento dell’aumento per la continuazione esterna operato dal giudice di appello rispetto alla misura fissata in primo grado. Il giudice di legittimità, ove riconosca la violazione, annulla senza rinvio sul punto e ridetermina la pena applicando l’aumento già irrogato dal primo giudice.
Il Fatto
Con sentenza del 04.02.2025, il GUP del Tribunale di Bari, nell’assolvere l’imputato dal delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen., lo condannava, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, alla pena di anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione, in relazione ai reati continuati di cui agli artt. 81, 609-bis e 582-585 cod. pen. in danno della persona offesa.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 19.12.2025, in riforma della decisione di primo grado, riconosceva le attenuanti generiche prevalenti rispetto all’aggravante e rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il tema della doppia conforme di merito, rammentando che in tale ipotesi le motivazioni dei due provvedimenti si integrano in un unico complesso argomentativo e che il ricorrente è tenuto, a pena di inammissibilità, a confrontarsi puntualmente con entrambe. La Corte richiama sul punto Sez. 2 n. 5223 del 2007 e Sez. 4 n. 19710 del 2009.
Quanto al travisamento della prova, il Collegio precisa che esso è deducibile solo quando il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento in forma di macroscopica evidenza (Sez. 2 n. 32113 del 2021; Sez. 4 n. 35963 del 2020). Nel caso di specie la doglianza relativa alla cartella clinica investe la valutazione e non il significante del dato probatorio, risultando pertanto inammissibile.
Il Collegio dichiara altresì inammissibili i motivi con cui si deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’erronea valutazione degli elementi di prova, non essendo consentito superare i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ricorrendo alla lett. b): l’inosservanza delle regole di valutazione della prova non è prevista a pena di nullità (Sez. Un. n. 29541 del 2020, Filardo).
Nel merito, la Corte ritiene manifestamente infondati i motivi relativi al diniego dell’attenuante della minore gravità ex art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., richiamando la giurisprudenza secondo cui rileva una valutazione globale del fatto e, per il diniego, è sufficiente un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3 n. 23913 del 2014; Sez. 3 n. 50336 del 2019).
La Corte accoglie invece gli ultimi due motivi. La sentenza di appello, pur in presenza di impugnazione del solo imputato e in assenza di appello incidentale del Pubblico Ministero, ha elevato l’aumento per la continuazione con il reato di lesioni da due a sei mesi di reclusione, con violazione del divieto di reformatio in peius. Il divieto dell’art. 597 cod. proc. pen. riguarda tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della pena, compreso l’aumento per la continuazione (Sez. Un. n. 40910 del 2005, Morales; Sez. 5 n. 50083 del 2017, D’Ascanio).
La Corte annulla quindi senza rinvio sul punto, escludendo però la richiesta di mitigazione dell’aumento già fissato in primo grado in mesi due, ritenuto equo e rispettoso del rapporto di proporzionalità (Sez. Un. n. 47127 del 2021, Pizzone). Ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen., ridetermina la pena in anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione.
Nota della Redazione
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