Annullamento per motivazione apparente sul concorso nella bancarotta per distrazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 14707 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che, lungi dal contenere compiute censure di legittimità, si affidi a enunciati privi di specificità, anche laddove faccia rimando ai motivi di appello ritenuti non disattesi, e prospetti un’alternativa ricostruzione del fatto senza dedurre il travisamento della prova. In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il giudice di appello è tenuto ad argomentare compiutamente sulle deduzioni difensive concernenti l’attribuzione soggettiva delle singole condotte distrattive all’imputato, specie quando anche altri soggetti abbiano ricoperto cariche amministrative nella società fallita; la conferma della condanna basata su un richiamo generico alla relazione del curatore e priva di un effettivo confronto con le prospettazioni della difesa integra il vizio di motivazione apparente. L’imputazione è, invece, sufficientemente determinata quando contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, distinguendo le condotte ascritte a ciascun imputato a titolo monosoggettivo e quelle in concorso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, dichiarava non doversi procedere nei confronti di uno degli imputati per intervenuta prescrizione relativamente al reato di cui all’art. 220 legge fall., rideterminando il trattamento sanzionatorio, e confermava nel resto la decisione di primo grado, segnatamente nella parte in cui aveva affermato la responsabilità di due imputati per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Avverso la sentenza di appello i difensori degli imputati proponevano ricorso per cassazione con separati atti.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione, dopo aver rilevato che la Settima Sezione aveva disposto la trasmissione degli atti, esaminava separatamente le impugnazioni. Quanto al primo motivo di ricorso presentato nell’interesse di uno degli imputati, incentrato sull’indeterminatezza dell’editto accusatorio, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, osservando che l’imputazione distingueva chiaramente le condotte ascritte a ciascun soggetto, indicando sia quelle monosoggettive sia quelle poste in essere in concorso, con puntuale riferimento ai singoli atti distrattivi e agli importi.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte ne ha affermato la fondatezza, ravvisando un vizio di motivazione apparente nella sentenza impugnata. Il giudice di appello aveva infatti confermato la decisione di primo grado senza argomentare compiutamente sulle prospettazioni difensive, in particolare laddove si contestava l’attribuzione al ricorrente dei fatti distrattivi, considerato che anche altri soggetti avevano ricoperto la carica amministrativa nella società fallita; né appariva superabile il generico richiamo alla consulenza del curatore, in ragione della riduzione del montante sottratto ivi indicato. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’appello, restando assorbito il motivo concernente l’attenuante del risarcimento del danno.
I motivi di ricorso presentati nell’interesse dell’altro imputato sono stati invece dichiarati inammissibili per genericità, in quanto privi di specifiche censure al provvedimento impugnato e meramente prospettanti un’alternativa ricostruzione dei fatti. La Corte ha altresì escluso la manifesta infondatezza delle doglianze relative al dolo generico e agli indici di fraudolenza, congruamente motivati dal giudice di merito alla luce delle ripetute condotte depauperative dell’ente, nonché quelle concernenti la pretesa indeterminatezza dell’imputazione per la parte riferibile al ricorrente, avendo la sentenza indicato le specifiche operazioni illecite allo stesso attribuite.
L’esito di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, ritenuta equa, di euro tremila, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi impone di attribuire profili di colpa.
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Nota della Redazione
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