Revocazione della confisca di prevenzione: assoluzione penale irrilevante se su fatti diversi (Cass. pen. Sez. II n. 34319 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale di assoluzione sopravvenuto non integra automaticamente la causa di revocazione della confisca di prevenzione prevista dall’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione dell’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale. La misura ablatoria può essere revocata solo se il processo penale abbia accertato, ex post e nel merito, l’assoluta estraneità del proposto a quei fatti reato sui quali si era fondato il giudizio di pericolosità. Il proscioglimento deve cioè avere ad oggetto proprio il fatto posto a base della confisca, non un reato diverso ed ulteriore. Ne deriva che l’assoluzione per illeciti non valutati in punto di sproporzione patrimoniale è inidonea a escludere “in modo assoluto” i presupposti della misura.

Il Fatto

La Corte di appello di Campobasso, con ordinanza del 20/03/2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione proposta da due soggetti — il destinatario della confisca di prevenzione e un terzo interessato — avverso il decreto emesso dal Tribunale di L’Aquila, sezione misure di prevenzione, il 02/05/2022. Il provvedimento ablatorio era stato confermato dalla Corte di appello di L’Aquila il 21/04/2023 ed era divenuto irrevocabile.

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 e la contraddittorietà della motivazione. Sostenevano che il decreto di confisca avesse posto a fondamento anche i reati tributari per i quali il proposto era stato successivamente assolto con sentenza irrevocabile, e che l’assoluzione avrebbe dovuto quantomeno ridurre l’entità dei beni confiscati in proporzione al valore del credito di imposta legittimamente maturato.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha ricordato che l’art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 consente la revocazione quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano “in modo assoluto” l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata — Sez. 2 n. 31549 del 06/06/2019, Sez. 2 n. 15650 del 14/02/2019, Sez. 1 n. 1368 del 16/01/2019 — secondo cui il sopravvenuto giudicato assolutorio non integra automaticamente la causa di revocazione, stante l’autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale.

La Corte ha poi ribadito, richiamando Sez. 5 n. 18000 del 14/02/2024, che la revocazione non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio di merito o di legittimità su elementi di fatto già esaminati nei giudizi di impugnazione ordinaria, al di fuori delle ipotesi tipizzate.

Nel caso concreto, i giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte di appello corretta e non contraddittoria. Il giudice della prevenzione aveva fondato la misura sulla circostanza che il proposto, per lungo tempo, aveva tratto abitualmente fonti di reddito da attività delittuose: bancarotta fraudolenta, falsità ideologica, associazione per delinquere con reati fine di natura tributaria e riciclaggio. L’epilogo assolutorio riguardava invece reati finanziari diversi ed ulteriori — artt. 2, 10-bis e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 — che il giudice della prevenzione non aveva valutato ai fini del giudizio di sproporzione dei beni rispetto alle disponibilità reddituali.

La semplice comparazione tra i provvedimenti applicativi e la sentenza assolutoria ha consentito di apprezzare che gli illeciti giudicati insussistenti non rientravano nel novero delle attività delittuose i cui proventi erano stati utilizzati per l’acquisto dei beni confiscati. La Corte ha inoltre precisato che è irrilevante che i reati assolti fossero stati evocati nella proposta del Pubblico Ministero o richiamati nelle informative di polizia giudiziaria: ciò che conta è il decisum dei giudici della prevenzione. Parimenti ininfluente è il riconoscimento sopravvenuto della legittimità del credito di imposta, circostanza estranea alle valutazioni compiute in punto di acquisto delle quote societarie.

La deduzione relativa al costo zero dell’acquisto è stata infine ritenuta non scrutinabile, trattandosi di profilo già fatto valere e disatteso nella procedura di prevenzione. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, ciascuno, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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