Sequestro preventivo antimafia: motivazione per relationem e periculum in mora (Cass. pen. Sez. V n. 31396 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, il vizio di motivazione dell’ordinanza del tribunale del riesame non è ravvisabile quando il giudice richiami il provvedimento impugnato con la tecnica della redazione per incorporazione, purché emerga una conoscenza degli atti e una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio. L’obbligo motivazionale è correlato al grado di specificità delle censure: a fronte di doglianze generiche e aspecifiche, il giudice può far propria l’ordinanza genetica dichiarando di condividerla, senza dover rispondere a questioni non dedotte. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria di cui all’art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. deve contenere concisa motivazione del periculum in mora, illustrando le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 12 gennaio 2026, ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP in relazione a un immobile e all’attività commerciale di un bar, nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Il provvedimento cautelare era stato adottato sul presupposto della riferibilità dell’esercizio commerciale a un sodalizio mafioso operante nel territorio.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: difetto di autonoma motivazione del provvedimento genetico; mancata distinzione tra la proprietà dell’immobile e la gestione del bar, con richiesta di annullamento limitatamente alle unità immobiliari diverse da quella ove insiste l’esercizio; carenza di motivazione sul periculum in mora e sulla ritenuta simulazione dell’intestazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza sul vizio di motivazione delle ordinanze cautelari. Il difetto motivazionale è ravvisabile quando dal provvedimento del riesame non emergano le ragioni del convincimento e siano solo riproposti brani di atti processuali con la tecnica del “copia-incolla”. Non ricorre, invece, quando il provvedimento richiama quello impugnato per incorporazione, con condivisione delle considerazioni già svolte, poiché valutazione autonoma non significa valutazione diversa, sempre che emerga una conoscenza degli atti e una rielaborazione critica degli elementi, eventualmente con la graduazione o il rigetto delle misure.

I principi elaborati per le misure cautelari personali valgono anche per quelle reali, in virtù del rinvio dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. alle disposizioni introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Il tribunale annulla il provvedimento se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa.

Quanto alla motivazione per relationem, l’obbligo è adempiuto quando l’ordinanza richiama le argomentazioni del provvedimento impugnato nell’ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti, a condizione che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio. L’obbligo è correlato al grado di specificità delle censure: a fronte di una richiesta di riesame priva di doglianze specifiche, il giudice può far propria l’ordinanza genetica e riprodurne il contenuto.

Nel caso concreto la censura è generica e aspecifica: la ricorrente si è limitata a richiamare precedenti e a denunciare apoditticamente il difetto di motivazione, senza confrontarsi con le argomentazioni del Tribunale. Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso la buona fede sulla scorta di una pluralità di elementi: l’acquisto dell’immobile, la costituzione della società pochi giorni prima, la presenza di esponenti del sodalizio tra i soci e poi come dipendenti, le conversazioni intercettate e la funzione di base logistica dell’esercizio. La conclusione sull’intestazione fittizia e sul ruolo di prestanome è adeguata e logica.

Infine, sul periculum in mora, il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen. deve contenere concisa motivazione in ordine alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo, tra cui il rischio che il bene sia modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Il Tribunale ha individuato tali ragioni nell’esigenza di impedire la prosecuzione dell’attività criminale e di neutralizzare il rischio di cessioni o ulteriori intestazioni fittizie. Il ricorso è infondato e segue la condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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