Concorso dell’amministratore di fatto nella bancarotta per distrazione pre-insolvenza (Cass. pen. Sez. 5 n. 429 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i fatti di distrazione assumono rilievo penale in qualsiasi momento siano stati commessi, anche quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza, essendo sufficiente che l’agente abbia consapevolmente cagionato il depauperamento del patrimonio destinando le risorse a impieghi estranei all’attività. La manifesta sproporzione tra il valore del bene e il prezzo di vendita costituisce elemento idoneo a fondare il giudizio di consapevolezza del concorso nella condotta distrattiva. Non è configurabile il reato di cui all’art. 2632 cod. civ. quando l’operazione non integri un aumento fittizio del capitale sociale ma una mera fuoriuscita di risorse già appartenenti al patrimonio societario.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna dell’imputato, quale amministratore unico di una società, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso. Questi aveva venduto a una società poi fallita un immobile del valore di mercato di appena poche centinaia di euro per una cifra di circa 190.000 euro, contribuendo alla dissipazione del patrimonio e al conseguente dissesto della società acquirente.

Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’insussistenza della prova del concorso e del dolo; l’erronea esclusione della continuazione con i fatti oggetto di una precedente condanna per bancarotta relativa a diversa società; la mancata concessione delle attenuanti generiche, l’eccessiva durata delle pene accessorie e la negata sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo la ricostruzione difensiva una mera alternativa fattuale non consentita in sede di legittimità. Ha valorizzato l’operazione di acquisto di un immobile a un prezzo 190 volte superiore al valore reale, compiuta pochi giorni prima della chiusura dell’esercizio, quale atto di chiara impronta distrattiva. Quanto all’elemento soggettivo, la manifesta sproporzione tra valore e prezzo era idonea a ingenerare in un soggetto di diligenza media la piena consapevolezza di contribuire a cagionare un danno ai creditori.

La Corte ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 2632 cod. civ., trattandosi di reato proprio consistente nell’aumento fittizio del capitale, mentre nel caso di specie l’immobile non rappresentava un conferimento e la somma impiegata apparteneva già al patrimonio sociale. Ha inoltre precisato che, ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, i fatti di distrazione rilevano anche se realizzati in un momento in cui l’impresa non era ancora insolvente, citando Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Berto.

Quanto alla continuazione, la Corte ha condiviso l’esclusione operata dai giudici di merito: le vicende riguardavano fallimenti di società diverse e creditori diversi, e la condotta contestata non si inseriva in un contesto di mala gestio della società amministrata dall’imputato, avendo anzi consentito a quest’ultima un guadagno. Ha ritenuto l’asserita incompatibilità logica tra la qualità di extraneus e il concorso nella bancarotta smentita dai principi in materia di concorso nel reato proprio, richiamando Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: il ricorso non indicava elementi positivi che avrebbero dovuto condurre al riconoscimento delle attenuanti generiche e la critica alla durata delle pene accessorie si risolveva in un mero dissenso valutativo, essendo la determinazione in cinque anni giustificata anche dalla concreta gravità del fatto e dal danno consistito nella sottrazione alla fallita di una somma rilevante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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