Inammissibile il ricorso sull’abuso edilizio e la tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 35521 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di costruzione abusiva cessa con il totale esaurimento dell’attività illecita e, quindi, soltanto quando siano terminati i lavori di rifinitura; non è sufficiente l’utilizzo effettivo dell’immobile, accompagnato dall’attivazione delle utenze o dalla presenza di persone al suo interno, essendo necessario che l’edificio sia concretamente funzionale e possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità. In tema di particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità, la cui prova è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. Nelle violazioni urbanistiche la consistenza dell’intervento abusivo costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, il contrasto con gli strumenti urbanistici e la impossibilità di sanatoria.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Crotone nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 44, lettera b), d.P.R. n. 380/2001. Il giudice di primo grado aveva irrogato la pena di mesi uno di arresto ed euro 5.500,00 di ammenda.
Avverso la decisione di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la prescrizione del reato maturata prima della sentenza di secondo grado; l’erronea qualificazione dell’intervento edilizio come ristrutturazione edilizia; la riconduzione dei lavori in capo all’imputato; la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando separatamente i quattro motivi. Quanto alla prescrizione, la Corte ha richiamato il principio per cui il reato di costruzione abusiva cessa solo con il totale esaurimento dell’attività illecita, coincidente con la conclusione dei lavori di rifinitura, come affermato da Sez. 3, n. 14280 del 2022, Sez. 3, n. 48002 del 2014 e Sez. 3, n. 8172 del 2010; in alternativa, il termine decorre dal provvedimento di sequestro, che sottrae all’imputato la disponibilità dell’immobile.
Nel caso concreto i lavori erano contestati come non ancora ultimati a una data determinata e il ricorrente non aveva contestato tale contestazione né dedotto una diversa data di effettiva ultimazione, con conseguente infondatezza della doglianza.
Il secondo motivo è stato respinto perché la doglianza non si confrontava con la motivazione della prima sentenza, richiamata per relationem da quella di appello, che aveva qualificato la realizzazione del bagno, la formazione di un ripostiglio e l’inserimento degli impianti come ristrutturazione edilizia, rientrante nell’art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 380/2001, per cui era necessario il permesso di costruire o una S.C.I.A. alternativa.
Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: le due sentenze di merito avevano chiarito le ragioni dell’attribuibilità dei lavori all’imputato, mentre il ricorrente opponeva un contrasto meramente fattuale e generico.
Il quarto motivo, relativo all’art. 131-bis cod. pen., è stato respinto per genericità. Il ricorrente aveva chiesto l’applicazione della causa di non punibilità senza argomentare sugli elementi di fatto dimostrativi della tenuità, richiamando in modo incongruo un profilo soggettivo non rilevante. La Corte ha ribadito il costante orientamento secondo cui la prova della particolare tenuità è demandata all’imputato, richiamando Sez. 3, n. 13657 del 2024 e Sez. 2, n. 32989 del 2015. Nelle violazioni urbanistiche e paesaggistiche la consistenza dell’intervento è solo uno dei parametri, assumendo rilievo la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, il contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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