Porto di coltello e giustificato motivo del senza fissa dimora (Cass. pen. Sez. VII n. 22206 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giustificato motivo del porto degli oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975 ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto. La condizione di senza fissa dimora non legittima di per sé il porto indiscriminato di strumenti da punta e taglio, poiché anche tale soggetto fa ordinariamente riferimento a un luogo a lui riservato per depositarli. La questione se egli possa rispondere del reato va decisa caso per caso, in relazione alla connessione tra le condizioni di vita e le utilità immediate dello strumento. La particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se l’art. 131-bis cod. pen. era già in vigore alla data della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Parma per la contravvenzione prevista dall’art. 4 legge n. 110/1975, per aver portato, senza giustificato motivo, un coltello di tipo “svizzero”; è stata riconosciuta l’ipotesi aggravata del comma 3 della medesima disposizione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, qualificato come tale, sostenendo l’esistenza di un giustificato motivo derivante dall’essere privo di fissa dimora: lo strumento sarebbe stato funzionale al soddisfacimento di esigenze quotidiane lecite. Ha inoltre chiesto l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII affronta anzitutto il motivo sul giustificato motivo. Il ricorrente non si confronta con il richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, al principio di legittimità secondo cui tale motivo ricorre solo quando le particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, valutate in rapporto alla natura dell’oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi e alla normale funzione dell’oggetto.
La Corte richiama i precedenti sul punto, tra cui Sez. 1 n. 578 del 30.09.2019, dep. 2020, Sez. 1 n. 9662 del 03.10.2013, dep. 2014 e Sez. 1 n. 4498 del 14.01.2008. Viene pure evocato il principio per cui il giustificato motivo non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1 n. 19307 del 30.01.2019).
Il passaggio centrale riguarda il soggetto senza fissa dimora. La Corte riafferma che a costui non può ritenersi consentito il porto indiscriminato e ingiustificato di oggetti del tipo considerato solo perché non gode di un’abitazione stabile: anche tale soggetto fa ordinariamente riferimento a un luogo a lui riservato dove depositare gli oggetti che, se portati fuori, integrano la fattispecie incriminatrice. Stabilire in quale misura egli possa rispondere del reato non si decide però in via generale e astratta, potendo la sua situazione di vita far ritenere giustificato che abbia con sé strumenti di prima necessità, in relazione alla connessione tra le condizioni date e le utilità immediate dello strumento.
Nel caso concreto la sentenza impugnata non ha accertato che l’imputato versasse in una condizione di senza fissa dimora tale da non avere alcuno spazio riservato per depositare gli oggetti destinati all’offesa della persona. Egli è stato dunque correttamente ritenuto obbligato al rispetto dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, né nel ricorso è stato allegato alcun elemento di segno contrario.
Quanto alla richiesta di particolare tenuità del fatto, avanzata per la prima volta in cassazione, il motivo è inammissibile: l’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., quando era già in vigore alla data della sentenza impugnata, né grava sul giudice di merito, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5 n. 4835 del 27.10.2021, dep. 2022). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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