Querela tempestiva e provvisionale non impugnabile in caso di appropriazione indebita (Cass. pen. Sez. 2 n. 9249 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati procedibili a querela, la proposizione dell’atto deve ritenersi tempestiva allorché il fatto si manifesti alla persona offesa in tutti i suoi elementi costitutivi certi, dovendo la decadenza di cui all’art. 124 cod. pen. essere verificata secondo criteri rigorosi e non sulla base di mere supposizioni prive di adeguato supporto probatorio. Il giudice di legittimità non può rivalutare la ricostruzione del momento in cui la persona offesa ha maturato la consapevolezza della volontà dell’agente di non restituire la somma, se la valutazione del giudice di merito risulta logica e coerente. Il provvedimento con il quale il giudice assegna alla parte civile una provvisionale non è impugnabile per cassazione, in quanto insuscettibile di passare in giudicato e destinato a essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. Il consenso all’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti del fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell’imputato.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per il delitto di appropriazione indebita, con le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione, dichiarava non doversi procedere per uno degli episodi per intempestività della querela, rideterminando la pena per la residua imputazione, e confermava nel resto la sentenza, comprese le statuizioni civili in favore delle altre due persone offese.
Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’intempestività delle querele relative agli altri episodi, l’illegittimità della provvisionale liquidata e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, offrendo continuità all’orientamento secondo cui la querela è tempestiva quando il fatto si manifesta alla persona offesa in tutti i suoi elementi costitutivi certi. La decadenza ex art. 124 cod. pen. va verificata con rigore, senza basarsi su mere supposizioni. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva logicamente spiegato che solo dopo le date del 6 e 11 giugno 2019 i querelanti avevano consolidato la ragionevole consapevolezza che l’imputato intendesse acquisire definitivamente le somme ricevute con un vincolo di destinazione, rendendo così tempestive le querele presentate il 5 settembre 2019.
La Corte ha inoltre chiarito che il testo delle querele era stato legittimamente utilizzato dai giudici di merito, essendo stato acquisito al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen. Tale consenso, che integra un negozio processuale, può essere validamente prestato anche dal solo difensore, in ragione dei suoi poteri di rappresentanza nel processo. La decisione poteva quindi fondarsi su tali atti ai sensi dell’art. 526, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato la censura inammissibile, in quanto il provvedimento di assegnazione della provvisionale, essendo per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, non è impugnabile per cassazione.
Infine, la Corte ha ritenuto non illogica la dosimetria della pena, evidenziando che la Corte territoriale, pur discostandosi sensibilmente dal minimo edittale rideterminato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 46 del 2024, che ha espunto il minimo di due anni), aveva adeguatamente motivato la misura della sanzione, richiamando l’intensità del dolo e la callidità dimostrata nell’aver profittato della fiducia delle vittime. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili.
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Nota della Redazione
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