Guida senza patente del prevento: serve il nesso con la misura (Cass. pen. Sez. VII n. 35549 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui punisce la condotta di guida di chi è sottoposto a misura di prevenzione personale, è costituzionalmente illegittimo quando la mancanza del titolo abilitativo non trovi ragione nella sottoposizione alla misura. Affinché la fattispecie sia integrata occorre che la mancanza o la perdita della patente sia causalmente riconducibile all’applicazione della misura di prevenzione. Il nesso funzionale tra sottoposizione alla misura e assenza del titolo abilitativo deve essere oggetto di specifica dimostrazione. In difetto di tale prova il fatto non è previsto dalla legge come reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, per avere guidato un veicolo privo di patente mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena nella misura di mesi tre di arresto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
La questione che giunge davanti alla Corte riguarda la portata della declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta sulla norma incriminatrice e la necessità di verificare, in concreto, il legame tra la sottoposizione alla misura di prevenzione e la mancanza del titolo abilitativo alla guida.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva preliminarmente che il reato, per come contestato e per come risulta dalle emergenze investigative richiamate nella sentenza impugnata, riguarda, nella sostanza, la fattispecie oggetto della declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2024.
Tale pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede come reato la condotta di chi, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni del codice della strada.
Il Giudice delle leggi, da un lato, ha ribadito che non è riconducibile a una responsabilità per il modo di essere dell’autore l’incriminazione della condotta di guida in mancanza del titolo abilitativo, allorquando il prevenuto non abbia la patente per non averla mai richiesta, o perché gli sia stata negata, oppure perché gli sia stata revocata in ragione dell’applicazione della misura di prevenzione. Dall’altro, ha escluso la legittimità di norme che sanzionano condotte penalmente rilevanti solo in ragione della qualità soggettiva dell’agente, nella specie quella di sottoposto a misura di prevenzione.
Su questa base la Corte afferma che, perché sia soddisfatto il paradigma fatto proprio dalla Consulta, occorre che la mancanza del titolo abilitativo trovi ragione e causa nella sottoposizione del soggetto alla misura di prevenzione. La dimostrazione di tale nesso funzionale deve essere oggetto di specifica prova. Nel caso esaminato, invece, non risulta provata la riconducibilità della mancanza della patente alla sottoposizione dell’imputato alla misura di prevenzione.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Nota della Redazione
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