Inammissibile il ricorso che reitera motivi di appello senza specifico vulnus (Cass. pen. Sez. VI n. 20586 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel denunciare l’omessa valutazione di un documento difensivo, si limiti a contestare il riferimento alle conclusioni scritte senza prospettare lo specifico vulnus derivante dalla loro mancata considerazione, quando esse risultino genericamente reiterative di argomenti già esaminati dal giudice di appello. È parimenti inammissibile il motivo che, sul dolo, si risolva in una mera riproposizione dell’analogo motivo di appello, mirando ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto: tale prospettazione eccede i limiti dello scrutinio di legittimità. La valorizzazione dei precedenti specifici dell’imputato non è illogica quando si inserisca in una ricostruzione che dà conto della presenza dell’imputato e della sua consapevolezza di agire contro agenti di polizia.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo motivo si è dedotto che la sentenza avrebbe affermato che la difesa, nelle conclusioni scritte, non avesse formulato alcuna richiesta, quando invece così non era: la Corte territoriale avrebbe perciò omesso di valutare un rilevante documento difensivo. Con il secondo motivo si è denunciato un vizio di motivazione in punto di dolo, non essendo emerso alcun elemento per escludere che il ricorrente non fosse consapevole della qualifica degli operatori di polizia, i quali nel frangente operavano in borghese. La Procura generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso nel suo complesso inammissibile, esaminando separatamente i due motivi proposti.
Quanto al primo, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Al di là del riferimento alle conclusioni scritte, il ricorrente non ha in alcun modo prospettato lo specifico vulnus derivante dalla presa in considerazione di conclusioni che risultavano genericamente reiterative di argomenti già valorizzati nell’atto di appello. Su tali argomenti la Corte territoriale aveva argomentato, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto genericamente reiterativo dell’analogo motivo di appello e parimenti volto ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità.
Sul punto la Corte ha rimarcato che, in base all’analisi dei giudici di merito, i due agenti della Polizia locale erano intervenuti per identificare un soggetto che stava spacciando sostanze stupefacenti, e si erano all’uopo identificati. Tali elementi danno conto della presenza del ricorrente e della conseguente consapevolezza di agire contro agenti di polizia, con modalità comportamentale coerente con i suoi precedenti specifici, non illogicamente valorizzati in tale prospettiva.
Da ciò l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La somma è stata fissata in tremila euro.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso