Cessioni ripetute e continuità escludono l’ipotesi lieve (Cass. pen. Sez. 7 n. 19524 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione limitandosi a riproporre le medesime censure già vagliate dai giudici di merito e a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. In tema di stupefacenti, la motivazione che esclude il riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è congrua laddove valorizzi elementi oggettivi quali il numero elevato di cessioni in favore di diversi acquirenti e la capacità di procurarsi la sostanza in maniera continuativa, anche quando i singoli episodi siano di modica quantità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Terni alla pena di anni tre, mese quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1, e art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità, contestando la sussistenza di riscontri probatori e l’idoneità del quantitativo di droga rinvenuto (pari a 17,75 grammi) a essere considerato destinato alla cessione a terzi. Con il secondo, ha dedotto l’erronea qualificazione giuridica del fatto, che, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto essere sussunto nell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile. La censura, infatti, si è sostanziata in mere doglianze in punto di fatto, riproponendo profili già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici. Il ricorrente ha prefigurato una rivalutazione delle emergenze processuali estranea al sindacato di legittimità, senza individuare specifici travisamenti delle prove valorizzate nelle sentenze di merito.

Anche la seconda censura è stata dichiarata inammissibile. Il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime eccezioni già avanzate in appello, sollecitando una diversa e più favorevole valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La doglianza ha, inoltre, omesso di confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale, che ha escluso la lieve entità del fatto sulla base di elementi oggettivi e non manifestamente illogici.

La Corte di appello ha correttamente valorizzato il numero elevato di cessioni di sostanza stupefacente, effettuate in favore di diversi e numerosi acquirenti, quali indici rivelatori di un’attività di spaccio e della capacità del ricorrente di procurarsi quantitativi apprezzabili di droga in maniera continuativa. Tali elementi, come osservato dai giudici di merito, sono idonei a escludere il riconoscimento della ipotesi lieve, pur rimanendo i singoli episodi di cessione di modica quantità.

Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente, è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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