Restituzione nel termine: l’onere di allegazione richiede un principio di dimostrazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 1427 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., la parte istante non è gravata da un onere di prova circa la tempestività dell’istanza, ma da un mero onere di allegazione della data di avvenuta conoscenza del provvedimento. Tale onere non è soddisfatto da una semplice dichiarazione, ma richiede che l’istante fornisca un principio di dimostrazione, ossia elementi specifici e verificabili che orientino il giudice nel vaglio di tempestività, il quale conserva il potere-dovere di accertare l’eventuale diverso momento di conoscenza. La regola si applica anche alle ipotesi di contumacia dichiarata prima del 18 maggio 2014, in cui trova applicazione la novella del 2005.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile l’istanza di una donna, condannata in contumacia con sentenza del Tribunale di Brescia divenuta irrevocabile nel 2004, che chiedeva la restituzione nel termine per impugnare il provvedimento. L’istante aveva dichiarato di aver appreso solo nel 2023, a seguito della notifica di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di un altro ufficio, dell’esistenza della condanna, per un reato di tentato furto aggravato, della quale ignorava del tutto il procedimento, non essendo mai comparsa in giudizio e avendo ricevuto solo un verbale di identificazione in una fase antecedente all’inizio del processo.
La Corte territoriale aveva fondato la declaratoria di inammissibilità sulla presunta violazione, da parte dell’istante, dell’onere di allegare le ragioni della mancata conoscenza del processo e di provare la tempestività della richiesta, non avendo indicato la data in cui aveva avuto effettiva conoscenza della sentenza. Avverso tale decisione, la condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per non avere la Corte d’appello dato valore alle circostanze addotte e per non avere acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado al fine di verificarne la fondatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha inquadrato la questione nell’ambito dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dalla legge n. 60/2005 e successivamente dalla legge n. 67/2014, applicabile ai casi in cui la dichiarazione di contumacia sia avvenuta prima del 18 maggio 2014, come nel caso di specie.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ricordato il principio in base al quale la legge del 2005 ha inteso garantire all’imputato giudicato in contumacia un “diritto incondizionato alla restituzione nel termine”, che può essere negato solo in presenza di una prova positiva della sua conoscenza “effettiva” del procedimento o del provvedimento. Ne deriva una presunzione relativa a favore del contumace che non può essere superata dal solo dato formale della regolarità delle notifiche.
Con riferimento all’onere di allegazione, la Corte ha chiarito la differenza rispetto all’onere della prova: se da un lato la parte non deve dimostrare il momento esatto della conoscenza, dall’altro non può limitarsi a una mera indicazione cui attribuire fede assoluta, perché ciò renderebbe il richiedente arbitro della verifica di tempestività. Il Collegio ha quindi individuato un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela dei diritti partecipativi e la stabilità delle decisioni, affermando che l’onere deve ritenersi assolto quando l’istante fornisca un principio di dimostrazione cui ancorare il vaglio del giudice, ossia un’allegazione con valenza orientativa che consenta all’organo giudicante di verificare l’affidabilità del dato fornito.
Applicando questi principi al caso esaminato, la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’appello non si fosse conformata ai criteri ermeneutici indicati. L’istante aveva infatti allegato specificamente la data di comunicazione dell’ordine di esecuzione quale momento di conoscenza della condanna, oltre ad aver esposto le ragioni della propria estraneità al processo. La risposta della Corte territoriale, che si era limitata a negare l’adempimento dell’onere in modo apodittico, è stata quindi ritenuta illogica. Una volta allegata una data certa di conoscenza, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la sufficienza degli elementi addotti e la loro idoneità a superare la regolarità formale delle notifiche.
In accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia per un nuovo giudizio, affinché si conformi ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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