Ricorso straordinario per errore di fatto su pena non dedotta in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 35578 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile e fondato il ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia dichiarato inammissibile il motivo di ricorso sulla rideterminazione della pena, sul presupposto che la relativa questione non fosse stata dedotta nel giudizio di appello. L’errore percettivo sulla presenza della deduzione difensiva integra il vizio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., quando dagli atti risulti che l’imputato aveva chiesto la rideterminazione della pena con le conclusioni scritte ritualmente depositate, in ragione della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria. La questione investe la legalità della pena e impone la revoca della sentenza di legittimità, con annullamento della sentenza di appello limitatamente alla determinazione della pena e rinvio al giudice competente, chiamato a riesaminare anche la domanda di sostituzione della pena detentiva.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la pronuncia della Corte di appello di L’Aquila, che aveva confermato la responsabilità per il reato di appropriazione indebita. La doglianza investiva il quarto motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la mancanza di motivazione della sentenza di appello in ordine alla rideterminazione della pena.

La questione traeva origine dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 2024, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646 cod. pen. nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione da due a cinque anni anziché quella “fino a cinque anni”. Il ricorrente assumeva che la Corte di cassazione fosse incorsa in un errore percettivo, avendo ritenuto che la richiesta di rideterminazione non fosse stata avanzata nel giudizio di appello, mentre essa figurava nelle conclusioni scritte trasmesse via pec.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Dagli atti emerge, in primo luogo, che con il quarto motivo del ricorso per cassazione l’imputato aveva dedotto la mancanza di motivazione della sentenza di appello in relazione alla rideterminazione della pena, richiesta con le conclusioni scritte, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale.

La sentenza impugnata aveva dichiarato inammissibile il motivo sul presupposto che la questione non potesse essere proposta per la prima volta in sede di legittimità e, in particolare, che la parte non l’avesse dedotta nel giudizio di appello nemmeno con le conclusioni scritte depositate il 17 ottobre 2024.

Tale presupposto è però smentito dal contenuto delle conclusioni rassegnate in vista dell’udienza del successivo 24 ottobre 2024. In esse l’imputato aveva in realtà chiesto di rideterminare la misura della pena, proprio alla luce della intervenuta sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646, primo comma, cod. pen. La Corte ha riprodotto testualmente la formula utilizzata dal difensore, confermando che la deduzione era stata effettivamente proposta.

Il percorso argomentativo della sentenza è scandito in quattro passaggi: la questione era stata dedotta nel giudizio di appello; la sentenza di appello era rimasta sostanzialmente silente; la questione era stata riproposta anche con il ricorso per cassazione; la sentenza di legittimità l’aveva dichiarata inammissibile proprio sulla base dell’errore di fatto, cioè sul presupposto, rivelatosi errato, che essa non fosse stata dedotta in appello.

Ne discende l’annullamento della sentenza della Corte di cassazione, limitatamente alla declaratoria di inammissibilità del quarto motivo, e della sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 24 ottobre 2024, limitatamente alla determinazione della pena. Il giudice di rinvio, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale, dovrà rideterminare la pena e riesaminare la domanda di sostituzione della pena detentiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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