Colpa grave da reato diverso da quello cautelato nell’ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 35592 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa all’indennizzo può essere desunta anche da una condotta diversa da quella per cui fu emessa la misura cautelare, purché tra i fatti oggetto del titolo custodiale e quelli ritenuti colposi sussista un collegamento materiale o funzionale. Il giudice della riparazione valuta lo stesso materiale del processo di cognizione, ma con giudizio autonomo e ex ante: non accerta il reato, bensì se la condotta abbia ingenerato la falsa apparenza di reità e inciso, anche nel concorso dell’altrui errore, sulla detenzione. Non è necessario che la condotta illecita attenga specificamente al reato cautelato, essendo sufficiente che sia stata giuridicamente idonea a determinare l’adozione o il mantenimento della misura. Il giudice di merito deve motivare specificamente sull’addebitabilità del comportamento e sulla sua incidenza causale.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 25.03.2026, aveva accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di un soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis e 629 cod. pen., dal quale era stato poi assolto per non aver commesso il fatto con sentenza divenuta irrevocabile.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la motivazione apparente sull’assenza di colpa grave e, in via subordinata, l’erronea quantificazione dell’indennizzo. Il ricorrente contestava che il giudice della riparazione avesse omesso di valutare la condotta di intestazione fittizia di un’impresa, oggetto di separata condanna in primo grado e di declaratoria di prescrizione in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa consolidata: la valutazione del giudice della riparazione si colloca su un piano diverso da quella del giudice penale sull’imputazione. Quest’ultima accerta il reato e la sua commissione; il giudice della riparazione, pur esaminando lo stesso materiale, stabilisce in piena autonomia se le condotte dell’istante abbiano costituito fattore condizionante della detenzione, anche nel concorso dell’altrui errore. Richiama sul punto Sez. IV n. 27458 del 2019, Sez. IV n. 3359 del 2017 e Sez. IV n. 39726 del 2023.
Il giudice della riparazione non può però ignorare quanto accertato nel giudizio di merito: la sentenza di assoluzione resta punto di riferimento invalicabile per l’accertamento storico degli elementi acquisiti. La condizione ostativa all’indennizzo deve quindi concretarsi in comportamenti non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessuale o processuale, con obbligo di motivazione specifica sia sull’addebitabilità sia sull’incidenza causale (Sez. IV n. 46469 del 2018, Sez. IV n. 12228 del 2017, Sez. IV n. 11150 del 2015, Sez. IV n. 4372 del 2015).
Da qui il passaggio centrale: la colpa grave ostativa non deve necessariamente consistere in una condotta idonea a indurre in errore l’Autorità giudiziaria proprio in relazione al reato per cui si è patita la detenzione. L’oggetto della prevedibilità non è lo specifico reato, ma la generica possibilità che la condotta dia luogo a un intervento coercitivo: ciò in ragione del fondamento solidaristico dell’indennizzo e del fatto che è sufficiente quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale (Sez. IV n. 48311 del 2017, Sez. IV n. 37401 del 2014).
Ne segue che è possibile trarre elementi di colpa da una condotta diversa da quella cautelata, purché i fatti siano tra loro collegati sul piano materiale o funzionale e la condotta si inserisca etiologicamente nel procedimento logico dell’Autorità giudiziaria, determinando la falsa apparenza di reità (Sez. IV n. 2619 del 2019). Il provvedimento impugnato ha invece ritenuto non valutabile la condotta di intestazione fittizia perché per essa non era stata disposta misura cautelare: conclusione errata, che impone l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, perché verifichi il collegamento, la natura dolosa o gravemente colposa e l’incidenza ex ante sulla detenzione.
Nota della Redazione
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