Bancarotta fraudolenta impropria: omissione fiscale sistematica e reato societario (Cass. pen. Sez. V n. 35595 del 07.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall. la condotta dell’amministratore che, con carattere di sistematicità, ometta il versamento dei tributi e dei contributi, autofinanziando l’impresa e rendendo prevedibile il dissesto per la crescita esponenziale del debito. Non è necessario che l’operazione dolosa determini un’immediata diminuzione dell’attivo, essendo sufficiente un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, da porre in relazione causale con il fallimento. Il motivo di ricorso che censuri profili non devoluti con l’atto di appello è inammissibile perché inedito. Integra inoltre il delitto di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell’amministratore che espone in bilancio dati non veri per occultare perdite e proseguire l’attività in assenza di ricapitalizzazione, rilevando anche il semplice aggravamento del dissesto.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna dell’imputato, amministratore di una s.r.l. dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta impropria da reato societario. La prima imputazione si fonda sulla sistematica omissione del pagamento dei tributi, con un debito complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, di euro 3.029.615,00, pari all’80% del passivo fallimentare.
La seconda riguarda la commissione del reato di falso in bilancio mediante iscrizione all’attivo della voce “fatture da emettere”, rappresentando un patrimonio netto positivo in luogo di quello negativo degli esercizi 2014, 2015 e 2016. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione su entrambi i capi, contestando il nesso causale tra omissioni fiscali e fallimento e la prova degli elementi costitutivi del reato societario, chiedendo la derubricazione nel delitto di bancarotta semplice.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è inammissibile perché inedito: nel proporre appello l’imputato non aveva contestato la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva e il fallimento, sicché la Corte di appello non doveva né poteva occuparsi di quel punto, non devoluto.
Sul merito, la decisione di primo grado si pone in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le operazioni dolose possono anche non determinare un’immediata diminuzione dell’attivo e possono consistere in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa. La Corte richiama Sez. V n. 12426 del 2013, Beretta, Sez. V n. 47621 del 2014, Prandini e Sez. V n. 29586 del 2014, Belleri: il sistematico inadempimento contributivo o fiscale aumenta ingiustificatamente l’esposizione verso il fisco e rende prevedibile il dissesto. L’autofinanziamento descrive effetti di breve periodo e la ragione pratica del comportamento, senza menomare gli effetti di medio periodo, per la crescita esponenziale del debito. Resta fermo che è sempre necessario provare il depauperamento non giustificabile e il collegamento causale con il fallimento.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, generico e versato in fatto. I giudici di merito hanno accertato l’inserimento tra le poste attive della voce fittizia “fatture da emettere” per un totale di euro 893.000,00, azzerata nel bilancio 2017, con emersione di una perdita di esercizio di euro -3.700.000,00 e patrimonio netto negativo già nel 2014. Il ricorrente non contesta la falsificazione, ma la prova del fine di ingiusto profitto e dell’idoneità decettiva della condotta. La censura trova risposta nella sentenza di primo grado, che evidenzia come l’occultamento delle perdite abbia mantenuto l’affidamento dei creditori e come l’efficacia decettiva emerga dalla vicenda dell’affitto e della cessione di ramo di azienda.
La Corte ribadisce che integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell’amministratore che espone in bilancio dati non veri per occultare perdite e consentire la prosecuzione dell’attività in assenza di ricapitalizzazione o liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori: l’evento tipico comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto (Sez. V n. 42811 del 2014, Ferrante; Sez. V n. 1754 del 2021, Bevilacqua). La richiesta di derubricazione in bancarotta semplice trascura che la condotta è incentrata sul falso in bilancio, elemento altamente specializzante, assente nella fattispecie degli artt. 217 e 224 legge fall.
Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.